Tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

Certificazione medica ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015.

mercoledì 10 febbraio 2021

Oggetto: Tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 18/2020 - Certificazione medica ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21 del d.lgs. n. 151/2015.

Pervengono alla Scrivente segnalazioni di mancata redazione da parte di alcuni medici di base dei certificati di infortunio, in caso di infezioni da COVID 19 verificatisi in occasione di lavoro.
Pur nella consapevolezza della complessità della fattispecie, tali omissioni finiscono per determinare criticità nel riconoscimento della tutela INAIL, assicurata dalla normativa vigente.
Pertanto, si chiede ai destinatari in indirizzo di sensibilizzare i medici certificatori con riguardo all’obbligo di redigere (e inviare telematicamente) la certificazione di infortunio INAIL nell’ipotesi in cui, per le circostanze del caso, così come riferite dal paziente, si possa ritenere che l’infezione da COVID 19 sia stata contratta in occasione di lavoro.

In tale complesso contesto si rappresenta l’importanza che i certificati di infortunio da coronavirus siano completi delle seguenti informazioni:
1) dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;
2) la data presunta dell’evento/contagio se nota;
3) la data del test positivo di infezione;
4) la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio e/o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio;
5) Le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate (soprattutto per i lavoratori per cui non opera la presunzione semplice).

Si rammenta, altresì, l’obbligo per il medico certificatore di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. N. 151/2015 (o, in caso di indisponibilità della procedura, l’obbligo di invio attraverso PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato).

Per i soggetti, per i quali non è accertata la contrazione dell’infezione (es: test negativo), né l’occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta, né sussiste l’obbligo di redazione del certificato di infortunio ai sensi dell’art. 53 citato.
Si è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Direttore Regionale dott. Giuseppe Gigante