Prescrizioni irregolari a carico Ssn, una sentenza chiarisce i doveri del medico

Il caso delle prescrizioni di Clodronato fuori nota AIFA 42

venerdì 09 novembre 2018

Doctor 33

Il bifosfonato si prescrive nella cura dei tumori ossei, del mieloma e nella malattia di Paget a carico del Servizio sanitario nazionale; per indicazioni come l'osteoporosi o la rimineralizzazione ossea è a carico del paziente. E se l'assistito è povero il medico non può chiudere un occhio, prescrivere il principio su ricetta "rossa" e poi mettere la nota limitativa 42, la stessa che in realtà non gli consente una simile operazione, fingendo operi pure nel caso specifico. Lo ha stabilito la Corte dei Conti regionale, presidente Orefice e relatore Laino, condannando Guglielmo Facchini, medico di famiglia di 65 anni di Ruvo di Puglia, noto in paese per curare pure gli immigrati senza permesso (posto che la Puglia è tra le poche regioni che hanno esteso il medico di famiglia agli stranieri temporaneamente presenti). 

Le prescrizioni di Clasteon a pazienti poveri, effettuate rigorosamente con "intenzioni curative e non speculative" come ha riconosciuto il giudice, erano finite nel mirino del servizio farmaceutico dell'Asl e di qui alla Procura contabile che nel 2017 ha ravvisato un danno erariale di circa 47 mila euro e ha avviato azione risarcitoria a seguito della quale il medico ha chiesto di patteggiare. Il magistrato contabile ha dapprima chiarito che una prescrizione anomala a carico della regione sarebbe giustificabile se "off label". In quel caso, l'articolo 1 comma 4 della legge 648/96 esonera il paziente dal pagare le cure se il principio è incluso in un determinato elenco predisposto e aggiornato dall'Aifa. Se incluso non è, l'Asl dopo aver chiesto al medico le ragioni della mancata osservanza, ove insoddisfatta delle motivazioni addotte, chiede il rimborso al medico e informa l'ordine e il Ministero della salute, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Per disciplinare i doveri del medico in materia, la Puglia ha adottato con regolamento 17/2003 Linee guida secondo cui i farmaci di classe A in caso di indicazioni fuori note Aifa vanno prescritti sul ricettario personale previo consenso informato del paziente e oneri carico di quest'ultimo. «Dalla documentazione della Procura il Mmg effettivamente ha prescritto farmaci a carico Ssr in assenza delle condizioni legittimanti» di cui alla nota Aifa 42 (che limita l'intervento Ssn a morbo di Paget e particolari neoplasie ossee ndr): il danno erariale c'è tutto. «Nessun rilievo puoÌ assumere l'asserita compatibilitaÌ con il morbo di Paget dei sintomi riscontrati sui pazienti, posto che la rimborsabilitaÌ a carico Ssr chiede diagnosi specialistica qui mancante in tutti i casi analizzati». 

La Corte ravvisa inoltre un'attività «dolosamente occultatrice del danno (...) L'apposizione sul ricettario Ssr della nota 42 nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni legittimanti, integra una immutatio veri idonea ad occultare il danno erariale conseguente a tale illecita condotta». L'assenza di patologie diagnosticate dallo specialista e previste in nota 42, o diverse ma incluse nell'elenco off label implica un "raggiro" agli organi regionali deputati al controllo delle ricette volto ad agevolare il paziente. «Solo attraverso una defatigante verifica incrociata dei dati riguardanti i pazienti e le prescrizioni eÌ possibile scoprire l'illecita apposizione, che risulta, quindi, occultata per tutto il tempo necessario a scoprirla», scrive la Corte. Che non ravvisa un concorso di omissione colposa dei farmacisti che hanno spedito le ricette senza accorgersi dell'irregolarità, in quanto nelle stesse ricette non sono specificate le patologie di cui alla nota 42 né la legge prescrive di specificarle. «Anzi, proprio svolgendo diligentemente i loro compiti di controllo i funzionari del Settore farmaceutico regionale hanno scoperto la reiterata e perdurante irregolaritaÌ prescrittiva foriera del danno erariale». Insomma, il medico è condannabile ma «sussistono giuste ragioni per abbattere alla metà il danno addossato, ex art. 52 del codice del consumo». Il medico dovrà pagare euro 23.827,16, interessi e spese di giudizio.