Prescrizione DEMA di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope

La Regione fornisce chiarimenti sulla prescrizione di tali farmaci

lunedì 22 giugno 2020

Si pubblica la nota inviata dalla Regione Puglia ai Direttori Generali delle ASL, delle AOU, degli IRCCS Pubblici, al Presidente di Federfarma Puglia, alla Consulta degli Ordini dei Farmacisti, ai Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle provincie di BA, BR, FG, LE, TA e BT, alla Segreteria del Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale, con la quale si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle  ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti da parte dei medici prescrittori e alle modalità di spedizione delle stesse, da parte delle farmacie convenzionate.

(estratto)
1) Modalità di compilazione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti da parte dei
medici prescrittori

Posto che le r icette devono sempre essere compilate secondo le norme vigenti per le prescrizioni
di f armaci co ntenenti sostanze s tupefacenti d i cu i a l DPR n .309/1990 e s .m.i., si p recisa q uanto
segue:

a) i m edicinali p rescritti p er l a t erapia d el dolore, i nclusi n ell’allegato I II b is d evono s empre
riportare il co dice “TDL01” quale esenzione dal pagamento della quota fissa,
coerentemente a lle d isposizioni r egionali v igenti i n materia d i e senzione; qualora n on
indicato, la ricetta non può essere dematerializzata.

b) Il co dice TDL01 sostituisce a tutti gl i e ffetti i l co dice TOT05 con es clusivo r iferimento ai
farmaci per la terapia del dolore;

c) per la prescrizione d i farmaci dell’Allegato I II b is, nel campo r iservato a lle note testuali del
singolo farmaco (già d isponibile nel tracciato della r icetta dematerializzata), il medico deve
sempre riportare la posologia (a testo libero), al fine di consentire al farmacista di effettuare
le necessarie verifiche, in linea con le previsioni normative;
d) per la prescrizione d i farmaci appartenenti a lle sezioni A - allegato III b is, il medico deve
sempre riportare anche l’indirizzo e il numero telefonico professionale (sempre nello stesso
nel campo note di cui sopra);
2) Modalità di spedizione delle ricette dematerializzate di farmaci stupefacenti da parte delle
farmacie convenzionate
Fermo restando quanto precedentemente disposto con nota pr ot. n. A OO_081/1627 de l
20/03/2020 in merito a lla g estione d ella raccolta delle fustelle d i tutti i farmaci relativi a ricette
dematerializzate per mezzo del registro delle fustelle, il farmacista deve:
a) con esclusivo riferimento ai medicinali per i quali è prevista la compilazione del Registro
Stupefacenti di entrata e uscita (farmaci inclusi nella Tabella Medicinali, Sezioni A, B e C di
cui all’art.60 del DPR n.309/1990 e s.m.i.), stampare il promemoria e allegarlo al suddetto
registro.
b) solo per le ricette contenenti medicinali di cui alla sez A-Allegato I II bis, annotare sul
promemoria cartaceo il nome, il cognome e gli estremi del documento di riconoscimento
dell’acquirente maggiorenne (ai s ensi d i q uanto p revisto dall’art. 45, comma 1 d el DPR
309/90 e s.m.i) ed allegarlo al registro stupefacenti;
c) nel caso in cui il costo del f armaco sia inferiore al costo del t icket, il f armacista potrà
utilizzare, come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore (già comunicate da parte
di Innovapuglia S .p.a. a tutte le software house d elle farmacie convenzionate e, ad ogni
buon conto, disponibili per la libera consultazione al link
integrazione), il valore del tipo operazione di erogazione non a carico del SSN.
Restano immutati i l imiti in merito al numero massimo di confezioni prescrivibili e dispensabili,
stabiliti in base alla posologia p rescritta per una durata massima di 30 gg di terapia, che ad ogni
modo non possono superare n. 6 confezioni per ricetta.