Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2” – Comunicazione
Decreto Legge 31 ottobre 2022, n.162
venerdì 04 novembre 2022
Con l’art. 7 della norma in oggetto richiamata (pubblicata in G.U. n.255 del 31.10.2022), sono state
apportate modifiche ai termini, anticipati al 1° novembre 2022, previsti dagli artt. 4 (commi 1, 5, 6),
4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
Pertanto, a far data dal 02.11.2022 decadono conseguentemente gli effetti sospensivi connessi
all’esercizio della professione sanitaria e/o dall’attività lavorativa e, per i lavoratori dipendenti,
quelli relativi alla retribuzione e ogni altri compenso o emolumento comunque denominato, come
previsti fino al 01.11.2022 dai richiamati artt. 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
La modifica al quadro normativo nazionale così operata non determina la conseguente modifica al
quadro normativo regionale di riferimento in materia di prevenzione delle infezioni occupazionali
e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività e quelle per
la sicurezza nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari, ai sensi e per gli effetti delle norme qui sotto
richiamate:
1. Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi
di vaccinazione degli operatori sanitari»;
2. Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 recante «Disposizioni per l’esecuzione degli
obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27»;
3. Legge Regionale 10 marzo 2021, n.2 recante «Operatori sanitari e vaccinazione anti-
Coronavirus-19. Applicazione della legge regionale 19 giugno 2018,n. 27 (Disposizioni per
l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e disposizioni urgenti
in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie» che all’art. 1 estende l’applicazione delle
disposizioni della legge regionale n.27/2018 anche alla vaccinazione anti Coronavirus-19 al
fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti
infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la
pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla
legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e
d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati,
diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi
efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.
Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali delle Aziende e degli Enti pubblici ed equiparati del SSR
e le Direzioni sanitarie delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie private della Puglia a dare
immediata attuazione a quanto previsto dall’art. 7 del decreto-legge n.162/2022 e a garantire
contestualmente il rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale n.27/2018, dal
Regolamento regionale n.10/2020 e dalla legge regionale n.2/2021.
È del tutto evidente che le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale
afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall’art. 1 comma
1 e dall’art. 2 della L.R. n.27/2018, dall’art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall’art. 1
della L.R. n.2/2021.
A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie
e degli I.R.C.C.S. pubblici assicurano l’applicazione del quadro normativo sopra richiamato e
garantiscono la valutazione del rischio per tutti i professionisti e tutti gli operatori sanitari ai fini
dell’idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di immunizzazione naturale o di quella
indotta mediante il rispetto delle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente,
del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato
con Decreto del Ministero della Salute n.1 del 02.01.2021, e delle raccomandazioni emanate con
circolari del Ministero della Salute in materia di prevenzione vaccinale per i gli operatori sanitari a
rischio per esposizione professionale.
Si chiarisce, infine, che quanto innanzi riportato riguarda anche tutti gli operatori dipendenti delle
società “in house” Sanitaservice, in base ai diversi profili professionali e agli ambiti operativi, se e in
quanto riconducibili alle disposizioni normative regionali e nazionali sopra richiamate.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni in
ragione dell’eventuale modifica al quadro dispositivo e delle raccomandazioni e piani nazionali.
Si invitano i destinatari della presente a darne ampia diffusione e immediata attuazione.