Convenzione tra FIMMG Puglia e Adecco

Per la somministrazione di lavoratori specializzati (personale di studio, infermieri)

sabato 30 gennaio 2016

La FIMMG Puglia ha sottoscritto una convenzione con Adecco.
Di seguito si riporta la normativa che regola il contratto di somministrazione del lavoro.
 
Normativa di riferimento
d. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30-40
 


Il contratto di somministrazione di lavoro
 
Indice
·         Definizione
o    a) Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato
o    b) Il contratto di somministrazione a tempo determinato
·         Divieti
·         Diritti e doveri del lavoratore somministrato
·         Normativa di riferimento

Definizione
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:
·         il somministratore (un soggetto autorizzato come le agenzie di somministrazione),
·         l'utilizzatore,
·         il lavoratore.
Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione).

Questo tipo di rapporto prevede quindi due contratti:
·         un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore;
·         un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti è considerato nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato e può essere concluso anche come rapporto a tempo parziale.
a) Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore (limite quantitativo).
Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Durante i periodi di non utilizzazione, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore. Durante tali periodi di inattività, al lavoratore spetta un'indennità di disponibilità.

La disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non si applica alle pubbliche amministrazioni.
b) Il contratto di somministrazione a tempo determinato

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. In ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato in ogni caso, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Al contratto di somministrazione di lavoro tempo determinato, si applicano le regole del contratto a termine, escluse le disposizioni in materia di durata massima, proroghe e rinnovi, limiti quantitativi, diritto di precedenza.

Divieti
Il contratto di somministrazione è vietato:
·         per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
·         presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
·         presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
·         per i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diritti e doveri del lavoratore somministrato
Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le disposizioni date dall'impresa stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un dipendente di quest'ultima. Egli può fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
Il lavoratore, durante la missione, ha diritto a percepire la stessa retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che svolge la stessa attività.
L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione, nonché formarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice.
Il lavoratore può esercitare i diritti di libertà e attività sindacale presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del personale dipendente. Ha inoltre uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi fuori dall'orario di lavoro in locali messi a disposizione dall'impresa fornitrice.
L'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei soggetti autorizzati (agenzie di somministrazione) è gratuito.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo anche mediante avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.