Test sierologici per monitoraggio e controllo dell'infezione SARS-COV-19

Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia

giovedì 21 maggio 2020

SI DISPONE CHE

1. l'esecuzione Jei Test basati sull'identificazione di anticorpi specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (in breve "test sierologici") sia garantita dai Laboratori di Patologia Clinica e Microbiologia accreditati con il Servizio Sanitario Regionale della Puglia;

2. per i soggetti asintomatici per i quali non sia stato già effettuato un test molecolare SARS-CoV-2, l'effettuazione del test sierologico da parte dei laboratori di cui al punto 1) avvenga solo in presenza di prescrizione da parte del medico di medicina generale o da parte del pediatra di iibel-a scelta, fatti salvi i casi che rientrano nel piano territoriale al punto 5);

3. la prescrizione da parte del medico di medicina generale o da parte del pediatra di libera scelta sia prodotta su ricettario bianco anche sotto forma di documento informatico con sottoscrizione a mezzo di firma elettronica;

4. la prescrizione prodotta in formato elettronico debba essere trasmessa dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta direttamente al Laboratorio di Patologia Clinica e Microbiologia che dovrà eseguire il test sierologico, mediante utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D.Igs. 82/2005;

5. le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, adottano un piano territoriale per la valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione lavorativa, promuovendone la diffusione tra tutte le strutture, gli operatori e le rappresentanze sindacali. Tale piano realizza il percorso di screening previsto dal presente atto ed in precedenza dettagliato, tanto per la parte di iniziativa datoriale che per quella di iniziativa del Dipartimento di Prevenzione;

6. l'adesione al percorso di screening da parte dei datori di lavoro è su base volontaria in collaborazione con il medico competente aziendale e si realizza previa sottoscrizione del modulo di adesione messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. II medico competente aziendale cura la trasmissione del dato aggregato nei modi e nelle forme dal Dipartimento di Prevenzione-SPESAL territorialmente competente;

7. l'accesso al percorso di screening è possibile su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione-SPESAL, in attuazione della programmazione stabilita nel piano territoriale di cui al punto 5).

In tal caso, considerata la numerosità della popolazione lavorativa, l'accesso può essere subordinato all'esito positivo del test sierologico rapido per una valutazione preliminare;

8. tanto nelle fattispecie del punto 6) (accesso su iniziativa datoriale) che del punto 7) (accesso su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione) l'adesione al percorso di screening da parte dei lavoratori è su base volontaria e si realizza previa informazione e consenso a cura del medico competente o del dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione-SPESAL;

9. l'adesione al percorso di screening comporta, da parte del medico competente, l'obbligo di registrazione e/o trasmissione di tutti i dati di monitoraggio previsti, ivi compresi quelli dei soggetti risultati positivi, mediante apposito sistema informativo messo a disposizione dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, nel rispetto delle misure e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili applicabili in regime di emergenza sanitaria COVID-19;

10. l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, è tenuta all'effettuazione del test diagnostico SARS-CoV-2 (test molecolare con identificazione dell'RNA virale da tampone nasofaringeo) a seguito di positività al test di screening (indagine sierologica su sangue venoso). Gli oneri dei test SARS-CoV-2 per i soggetti risultati positivi al test sierologico sono a carico del Servizio Sanitario Regionale, qualora all'interno delle modalità del piano territoriale del punto 5);

11. il soggetto risultato positivo al test sierologico standard è posto in temporaneo isolamento domiciliare fiduciario fino all'esito del test diagnostico, secondo le procedure già in essere;

12. L'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per il Tramite del Dipartimento di Prevenzione, è tenuta a trasmettere alla Regione Puglia con cadenza mensile un report relativo allo stato del monitoraggio (a far data dal 01/07/2020) comprensivo di tutte le informazioni stabilite dalla Regione Puglia.

I contenuti della presente disposizione annullano ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia laddove in contrasto con la presente.

Si invitano i destinatari della presente a voler dare ampia diffusione della presenta disposizione a tutte le articolazioni organizzative e strutture di rispettiva competenza.

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