Cassazione: La segretaria non obbliga all'IRAP

Escluso dal prelievo se il personale non incide sul valore aggiunto realizzato

mercoledì 09 ottobre 2013

Giorgio Gavelli (Sole24ore del 9/10/2013)

ll fatto che un medico dia lavoro a un dipendente part time nonimplica l'obbligo di assoggettamento ad Irap.

È destinata ad avere unfortissimo impatto la sentenza della Corte di cassazione n.22020 depositata lo scorso 25 settembre (presidente e relatore Mario Cicala), nella quale viene apertauna breccia in quella che, sino ad oggi, sembrava una equazione piuttosto sicura: avvalersi dell'attività lavorativa altrui qualifica l'organizzazione del contribuente, rendendolo soggetto passivo del tributo regionale.

Conuna approfondita motivazione, la Suprema corte esamina il caso di una professionista (medico), cui la Commissione regionale della Puglia aveva riconosciuto il rimborso Irap nonostante il pagamento a terzi di emolumenti (emergenti dal quadro RE del modello Unico) riconosciuti a sostituti e, per importi di circa 200 euro mensili, versati a un dipendente part time. L'avvocatura dello Stato, nel ricorrere in Cassazione, sottolineava la natura non occasionale delle prestazioni remunerate, il che, a suo avviso, avrebbe dovuto concretizzare inequivocabilmente il requisito organizzativo richiesto per l'assoggettamento al tributo. Ma la Suprema corte non è di questo avviso. Dopo aver ricordato che, per giurisprudenza costante, i compensi versati ad altri medici per sostituzioni non costituiscono il motivo per individuare il presupposto impositivo, la sentenza giunge alla stessa conclusione anche con riferimento alla sussistenza di un dipendente part time. Ciò si deve al fatto che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 del Dlgs n. 446/1997 non può non ravvisare l'organizzazione in una capacità produttiva che, pur non essendo necessariamente compiutamente autonoma (nel senso di derivare da strutture autosufficienti), deve pur sempre essere "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota aggiuntiva di profitto.

Secondo un filone giurisprudenziale che non viene condiviso (ad esempio Cassazione n. 3676/2007, 21563/2010 e n892/2012), l'assoggettamento a Irap potrebbe essere costituito dalla presenza di un dipendente anche solo part time, persino con funzioni meramente accessorie (pulizia). La sentenza in commento, invece, mostra di condividere altre decisioni, nelle quali si valorizza l'analisi dell'effetto di "potenziamento" che gli elementi strutturali presenti nella concreta organizzazione del lavoratore autonomo imprimono alla sua attività e sulla sua capacità di produrre valore aggiunto. Per cui, non è scontato che sia "autonomamente organizzato" un professionista che dispone di locali in locazione e di un dipendente a tempo parziale con mansioni di segretariato o di pulizia (pronunce 5012/2007, 18472/2008 e 14034/2012).
Pur rendendosi conto di inserire nel corposo dibattito giurisprudenziale incorso sull'Irap un ulteriore elemento di complessa valutazione, per la Corte non esiste alcuna alternativa percorribile. Si tratterebbe, infatti, di affermare la sottoposizione a tassazione anche in tutti i casi in cui l'assunzione diun dipendente non determina un qualche significativo aumento di reddito, il che, oltre ad aprire una questione delicata di costituzionalità, costituirebbe operativamente una sorta di sanzione in grado di scoraggiare l'assunzione di dipendenti.

Rigettando (senza rinvio) il ricorso, la Suprema corte afferma di non ravvisare in un dipendente part time di un medico quel potenziamento della capacità produttiva richiesto per il ravvisare il presupposto giuridico dell'Irap; piuttosto tale presenza sembra costituire, più semplicemente, una "comodità" per lui e per i clienti.

In effetti, da anni i medici convenzionati con le Asl sostengono che il loro profitto deriva direttamente dal numero dei mutuati e che la presenza di una segretaria che gestisce gli appuntamenti non è un fattore incrementativo dei compensi, ma solo un maggior costo determinato dalla esigenza dei pazienti di non fare lunghe file. E analoghe considerazioni si potrebbero fare per il personale addetto alla pulizia degli studi professionali, per le dattilografe e, più in generale, per tutti i dipendenti che, in considerazione delle mansioni svolte, non sono minimamente in grado di incidere sul risultato della prestazione. Diversamente opinando, infatti, sarebbe difficile non concludere che anche un solo computer costituisce "organizzazione autonoma".

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