Le FAQ sulla continuità assistenziale
Aggiornato il documento di domande e risposte
lunedì 10 febbraio 2014
In questa sezione abbiamo rielaborato
l’Accordo Collettivo Nazionale in forma di domande e risposte, per un accesso
più immediato ai contenuti relativi alla Continuità Assistenziale.
In larga parte il testo delle risposte
ripercorre quello dell’ACN.
Per approfondimenti invitiamo comunque alla
consultazione del testo integrale e degli accordi regionali ed aziendali.
CRITERI
GENERALI
- Quali sono gli obiettivi della Continuità Assistenziale?
Garantire la continuità dell’assistenza per
l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,assicurando
la realizzazione delle prestazioni assistenziali non differibili.
- A chi è indirizzato il servizio di Continuità Assistenziale?
Il servizio di Continuità Assistenziale è
indirizzato a tutta la popolazione ,in ambito aziendale,in ogni fascia di età.
- In quali fasce orarie è attivo il servizio di Continuità
Assistenziale?
Giorni feriali:dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del
giorno successivo.
Nei giorni prefestivi e festivi: dalle ore
10.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI CONTINUITA’ASSISTENZIALE
- Quali medici possono concorrere all’attribuzione degli incarichi
vacanti?
Possono concorrere al conferimento degli
incarichi vacanti:
a) i medici che siano titolari di incarico a
tempo indeterminato per la continuità
assistenziale nelle aziende, anche diverse,
della regione che ha pubblicato gli incarichi
vacanti o in aziende di altre regioni, anche
diverse, ancorché non abbiano fatto domanda
di inserimento nella graduatoria regionale, a
condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno
tre anni nell'incarico dal quale
provengono e che al momento dell'attribuzione
del nuovo incarico non svolgano altre
attività a qualsiasi titolo nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria, con un
carico di assistiti inferiore a 650;
b) i medici inclusi nella graduatoria
regionale(stilata come da articoli 15 e 16 dell’ACN ) valida per l’anno in
corso.
- Come viene stilata la graduatoria degli aspiranti agli incarichi
vacanti che hanno presentato la domanda?
La graduatoria viene stilata seguendo i seguenti
criteri
a) attribuzione del punteggio riportato nella
relativa graduatoria regionale(come da articoli 15 e 16 ACN);
b) attribuzione di punti 10 a coloro che
nell’ambito della Azienda nella quale è vacante
l’incarico per il quale concorrono abbiano la
residenza fin da due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai medici residenti
nell'ambito della Regione da almeno due
anni antecedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale di
settore e che tale requisito abbiano mantenuto
fino alla attribuzione dell’incarico.
Al fianco del nominativo di ciascun medico
concorrente vengono apposti gli incarichi vacanti per i quali egli ha inoltrato
domanda di assegnazione.
- Come procede la Regione nell’interpellare i medici per
l’attribuzione dell’incarico?
La Regione o altro soggetto da essa incaricato,
interpella prioritariamente i medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato che abbiano presentato domanda per trasferimento in altra sede
con incarico vacante , in base alla anzianità di servizio. I
trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà dei posti
disponibili. Laddove risulti necessario, la Regione interpella successivamente
i medici inclusi nella graduatoria degli aspiranti agli incarichi che hanno
presentato la domanda.
- Come è determinata l’anzianità di servizio dei medici titolari
di incarico a tempo indeterminato?
L’anzianità di servizio è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo
nella continuità assistenziale o ex-guardia
medica in qualità di incaricato a tempo
indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella
continuità assistenziale o ex-guardia medica
nell’incarico di provenienza, ancorché già
valutata ai sensi della punto a).
c) una anzianità pari a 18 mesi per
trasferimenti interregionali con provenienza da
aziende che dispongano di medici in servizio
nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale
medico/abitanti residenti,così come definito dall’art.64 dell’ACN.
A parità di anzianità prevalgono nell’ordine la
minore età, il voto di laurea e
infine l’anzianità di laurea.
- Cosa succede se il medico è impossibilitato a presentarsi alla
convocazione per l’attribuzione dell’incarico?
Il medico impossibilitato a presentarsi può
dichiarare la propria accettazione mediante telegramma
o raccomandata con ricevuta di ritorno,
indicando l'ordine di priorità per l'accettazione
tra gli incarichi vacanti per i quali ha
concorso. In tal caso sarà attribuito il primo
incarico disponibile tra gli incarichi vacanti
indicati dal medico concorrente.
La mancata presentazione costituisce rinuncia
all’incarico.
MASSIMALI
- Quante ore settimanali di lavoro sono previste per un medico con
incarico a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale?
Il conferimento dell’incarico a tempo
indeterminato avviene per un orario settimanale di 24 ore.
I titolari di incarico a 24 ore che esercitano
l’attività in forme associative funzionali ed a progetti assistenziali ad essa
correlati (definiti nell’ambito degli accordi regionali ed aziendali) sono
attribuite ulteriori 4 ore per attività istituzionali non notturne collegate
anche con prestazioni aggiuntive e non concorrono alla determinazione del
massimale orario.
Il conferimento dell’incarico è di norma a 38
ore settimanali ( di cui 14 in attività diurna feriale ) in caso di
organizzazione del servizio in forme associative strutturali delle cure
primarie o in UTAP.
L’orario complessivo dell’incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale sommato a quello risultante da altre
attività compatibili non può superare le 38.
- Ad un medico con incarico a tempo indeterminato per la
medicina generale può essere conferito l’incarico di continuità assistenziale?
L’incarico a 24 ore può essere conferito solo in
presenza di un numero di scelte pari o inferiore a 650.L’Azienda è tenuta a comunicare al
medico il raggiungimento di tale limite di scelte nel mese in cui tale
situazione si determina. La cessazione dell’incarico di Continuità
Assistenziale per il raggiungimento del limite delle scelte ha effetto
dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento delle
scelte compatibili.
L’incarico a 38 ore settimanali non è
conferibile, poiché comporta l’esclusività del rapporto.
LIBERA PROFESSIONE
- Il medico di Continuità Assistenziale può esercitare la libera
professione?
Sì, purchè:
- essa sia esercitata al di fuori degli orari di
servizio e non pregiudichi il corretto e puntuale svolgimento dei compiti
convenzionali;
- il medico interessato rilasci all’Azienda
apposita dichiarazione;
- il medico interessato non abbia un incarico a
38 ore.
Il medico titolare di incarico di continuità
assistenziale a tempo indeterminato che detenga
anche un rapporto convenzionale di assistenza primaria fino alla concorrenza di
350 scelte, può svolgere attività di libera professione strutturata fino ad un massimo di 8 ore settimanali.
COMPITI DEL MEDICO
- Quali prestazioni assicura il medico di Continuità
Assistenziale?
Il medico di Continuità Assistenziale assicura
le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito
territoriale afferente alla sede di servizio. Tra i compiti del Medico di
Continuità Assistenziale rientrano:visite domiciliari; visite
ambulatoriali;consulti telefonici.
Se ne ravvisa la necessità,il medico di
Continuità Assistenziale allerta il servizio di urgenza ed emergenza
territoriale per l’intervento del caso.
- Tutte le chiamate degli utenti devono essere registrate e
rimanere agli atti?
Sì. Le registrazioni devono avere per oggetto :
a) nome,cognome,età e indirizzo dell’assistito;
b) generalità del richiedente ed eventuale
relazione con l’assistito (nel caso sia persona diversa);
c) ora della chiamata ed eventuale
sintomatologia sospettata;
d) ora dell’intervento (o motivazioni del
mancato intervento ) e tipologia dell’intervento effettuato.
- Il medico di Continuità Assistenziale può redigere
certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti ?
Sì. La certificazione di malattia per i
lavoratori turnisti,così come la certificazione per la riammissione al lavoro
degli alimentaristi,rientra tra gli obblighi e compiti del medico. Il medico di
c.a rilascia un certificato di malattia che di norma ha la durata di un giorno.
Solo nei prefestivi e festivi il certificato può avere durata massima di 3
giorni.
- Che succede in caso di ritardo del medico incaricato del turno
successivo?
Il medico in servizio attivo deve essere
presente fino all’arrivo del collega che continua il servizio. Al medico
costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi
rapportati alla durata del prolungamento del servizio,che sono trattenuti in
maniera corrispondente a carico del medico ritardatario.
- Quali sono i compiti del medico di Continuità Assistenziale in
caso di decesso del paziente?
Al medico di Continuità Assistenziale,così come
ad ogni altro medico intervenga a seguito della chiamata dei parenti,spetta la
redazione della constatazione di decesso. Non spetta al medico di c.a. la
compilazione della denuncia di cause di morte (scheda ISTAT), tranne nelle
richieste di trasporto della salma (Legge Regionale 25 Febbraio 20010, n. 4,
art. 35, comma 1, lettera f).
Si rammenta che,eccetto casi particolari, solo
il medico con le sue competenze può affermare che una persona è effettivamente
deceduta
Pertanto,al medico di continuità assistenziale o
al medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale, qualora venga
esplicitamente richiesto un intervento a domicilio, sia pure per “constatare un
decesso”, risulta opportuno che si ottemperi con solerzia a tale richiesta,
rilasciando poi la eventuale certificazione che, tra l’altro, comproverà
l’assolvimento del compito, potendosi altrimenti dover successivamente
fronteggiare procedimenti sia disciplinari che giudiziari.
- Cosa sono le “prestazioni di particolare impegno professionale”?
Sono prestazioni aggiuntive,eseguite in sede di
servizio o a domicilio del paziente, finalizzate a garantire una più immediata
adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico
e/o ospedaliero.
Sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso
orario spettante.
Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici
di c.a. sono elencate alla lettera A del nomenclatore tariffario presente
nell’allegato D dell’ Accordo Collettivo Nazionale.
Il pagamento delle prestazioni aggiuntive è
vincolato all’invio di una distinta riepilogativa(entro il giorno 15 del mese
successivo) all’Azienda di competenza.
- Cosa è l’allegato M?
L’allegato M è un modulario informativo sulla
prestazione effettuata che il medico di Continuità Assistenziale è tenuto
a compilare in duplice copia. Una copia,da consegnare all’assistito, è
destinata al medico di fiducia del paziente o alla struttura sanitaria in caso
di ricovero; l’altra viene acquisita agli atti del servizio.
Nel modulo devono essere indicate succintamente la
sintomatologia del paziente,l’eventuale diagnosi sospetta o accertata,la
terapia prescritta e/o effettuata,le motivazioni dell’eventuale proposta di
ricovero e ogni altra osservazione che il medico di c.a. ritenga utile.
L’allegato M contribuisce quindi ad assicurare
la continuità dell’assistenza ed una efficace integrazione delle
professionalità operanti nel territorio.
SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI
- Come vengono sostituiti i medici titolari di incarico
temporaneamente impossibilitati a svolgere il servizio?
Per sostituzioni superiori a 9 giorni:
-L’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione
secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità o, in mancanza,
della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residenti
nel territorio della Azienda.
-Qualora non fosse possibile garantire il
servizio attraverso le graduatorie, l’Azienda potrà concordare con i medici già
titolari di incarico un aumento delle ore settimanali oltre il limite di
24 ore e fino al limite massimo di 38 ore.
-Nel caso in cui anche l’aumento
delle ore settimanali dei medici già incaricati non fosse sufficiente a
garantire il servizio, l’Azienda potrà incaricare, per non più di tre mesi
l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente.
Per sostituzioni pari o inferiori a 9
giorni:
L’Azienda utilizza i medici in reperibilità
oraria presso quella sede.
- Qual è la durata massima di un incarico di sostituzione?
L’incarico di sostituzione può essere attribuito
per un periodo fino a dodici mesi, sulla base del disposto degli Accordi
regionali.
Per i medici non presenti nella graduatoria
regionale l’incarico di sostituzione non può essere conferito per più di tre
mesi l’anno.
- Quali sono gli eventi che pongono fine all’incarico provvisorio?
L’incarico provvisorio cessa per :
a) scadenza;
b) rientro,anche anticipato,del titolare di
incarico a tempo indeterminato;
c) conferimento al medico con incarico
provvisorio di incarico a tempo indeterminato.
- Nel caso sia necessario proseguire la durata di un incarico
provvisorio, come vengono attribuiti i successivi incarichi?
L’Azienda segue l’ordine della graduatoria di
disponibilità o, se esistente, della graduatoria regionale di settore, a
seguire rispetto al medico precedentemente incaricato. Esaurita questa
procedura , ove non sia stato assegnato l’incarico provvisorio vacante, la ASL
può attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di
disponibilità e quella di settore.
ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA’
- In quali orari il medico reperibile deve rendersi disponibile?
Dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i giorni
feriali e festivi.
Dalle ore 9.00 alle 10,30 dei soli giorni
prefestivi..
Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dei giorni festivi.
ASSICURAZIONE
- Contro quali rischi l’Azienda è tenuta ad assicurare i medici di
Continuità Assistenziale?
I rischi assicurati sono quelli relativi ad
infortunio subito :
a) a causa o in occasione dell’attività
professionale espletata ai sensi dell’ACN;
b) in occasione dell’accesso alla sede di
servizio e del conseguente rientro ( se l’attività è prestata in un comune
diverso da quello di residenza);
c) in occasione di accesso o rientro dalle sedi
dei comitati e delle commissioni previsti dall’ACN.
- Quali sono i massimali previsti?
Il contratto non prevede franchigie ed è
stipulato per i seguenti massimali:
a) 775.000 euro per morte o invalidità
permanente;
b) 52 euro giornalieri per invalidità temporanea
assoluta, con un massimo di 300 giorni l’anno, fatti salvo diversi accordi
regionali.
- Il medico che a seguito di infortunio è inabile allo svolgimento
dei compiti previsti per la Continuità Assistenziale, può godere di altre
forme di tutela?
Nell’ambito degli accordi regionali,il medico
può essere adibito a specifiche differenti attività inerenti il proprio
incarico.
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