Carta dei Servizi della Continuità assistenziale

Cosa deve sapere il cittadino

domenica 29 dicembre 2013

La carta dei servizi della continuità assistenziale (ex Guardia Medica)

Ripubblichiamo questo articolo, ritenendolo di grande utilità, in questi giorni di festa


La carta dei servizi è uno strumento elaborato dalla ASL Bari in intesa con le OO.SS. di categoria con lo scopo di migliorare l'informazione e facilitare l'accessibilità al servizio dell'utenza.

Il servizio di Continuità Assistenziale è parte integrante del SSN e garantisce la continuità dell'assistenza medica al termine dell'orario di servizio dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta.

Il medici addetti alla Continuità assistenziale sono liberi professionisti convenzionati con il SSN. Le modalità di erogazione del servizio, i compiti, gli orari di accessibilità alle strutture sono normate dall'ACN di categoria (Atto d'Intesa Conferenza Stato Regioni repertorio 2272 del23 marzo 2005) e dall'AIR (D.G.R. 2289 del 29/12/2007- BURP N. 10 del 18/01/2008).

Il servizio è gratuito esclusivamente per i residenti della Regione Puglia.

Per i non residenti della regione Puglia e per i turisti il Servizio è a pagamento (D.G.R. 2289 DEL 29/12/2007 BURP n° lO - ART 37 comma 4 - 5).

Di seguito i compensi:

1.Visita ambulatoriale: € 15.00 (euro quindici);

2.Visita domiciliare: € 25.00 (Euro venticinque);

Il compenso è dovuto direttamente al medico di Continuità Assistenziale che effettua la prestazione e che rilascia regolare ricevuta.

Tra i compiti del Medico di Continuità Assistenziale rientrano:

·Visite dorniciliari;

- Visite ambulatoriali negli orari su indicati;

·consulti telefonici: è importante rispondere con calrna alle domande che vengono poste dal medico in servizio per acquisire tutte le informazioni necessarie. Le domande poste consentono al medico di decidere l'intervento più appropriato per l'utente. Il consiglio telefonico è un atto medico a tutti gli effetti.

• Certificazioni di malattia: dalle ore 20,00 dei giorni feriali e dalle 10,00 dei giorni prefestivi, quando il Medico di famiglia non è in servizio, per la relativa certificazione di malattia ci si può rivolgere al Servizio di Continuità Assistenziale che, dopo visita medica, può rilasciare il certificato solo a partire dal giorno dell'effettiva constatazione della malattia. La durata del certificato è di norma di un giorno. Solo nei prefestivi e festivi il certificato di malattia può avere durata massima di 72 ore (tre giorni).

Allegato M: Il medico è tenuto a rilasciare, al termine della visita ambulatoriale o domiciliare, il modulario informativo (allegato M dell'ACN) destinata al Medico di famiglia o alla struttura sanitaria in caso di ricovero.

Il Medico di Continuità Assistenziale non può:

* Prescrivere esami di laboratorio (esami del sangue, etc.), strumentali (radiografie, ecografie, etc.) e visite specialistiche.

* Prescrivere farmaci con nota ministeriale tranne nei casi in cui il medico in servizio ritiene, a seguito di visita medica, la condizione del paziente compatibile con quanto indicato dalla nota ministeriale. * Prescrivere farmaci antiulcera: per legge regionale il medico di Continuità Assistenziale può prescrivere solo il farmaco di riferimento (Lansoprazolo) non potendo apporre in nessun caso la nota 101 0148.

* Ripetere ricette mediche. Ciò vale per tutti i farmaci che si assumono con continuità e che non rivestono il carattere di indifferibilità (esempio farmaci per artrosi). Si rammenta che in caso di "estrema necessità e urgenza" si applica il decreto legislativo 31 marzo 2008 (GU n° 86 del 11 aprile 2008) che consente alle farmacie di erogare alcuni farmaci per patologie codificate (diabete, ipertensione, bronchite cronica, altre patologie croniche) senza prescrizione medica.

* Trascrivere su ricettario regionale i farmaci prescritti da altri medici (Pronto Soccorso, medici ospedalieri, medici privati, etc.). Si ricorda che il Pronto Soccorso deve ricettare direttamente sul ricettario rosso mentre i reparti ospedalieri sono tenuti a consegnare il cartellino di dimissione il giorno precedente la dimissione o fornire direttamente i farmaci necessari a garantire la continuità terapeutica in quantità sufficiente fino al rientro del proprio medico di famiglia (REGOLAMENTO REGIONALE 17 Novembre 2003 N. 17 - BURP n° 137 del 25/11/2003).

* Prescrivere i ricoveri programmati che rimangono di esclusiva pertinenza del Medico di famiglia.

* Sostituire il proprio medico di famiglia quando questi è assente per motivi personali. In tale situazione il medico di famiglia deve nominare un sostituto che assolve le funzioni in sua assenza.

* Effettuare Prestazioni infermieristiche: il medico di continuità assistenziale non effettua iniezioni, intramuscolo o endovena, prescritte da altri medici né effettua sostituzioni di catetere vescicale. * Certificare in merito alla idoneità all'attività sportiva, al soggiorno in comunità o alla riammissione scolastica.


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