Comunicato FNOMCeO: divieto di prescrizione di anoressizzanti

Richiesta maggiore vigilanza agli ordini, con irrogazioni di sanzioni agli inadempienti

giovedì 10 dicembre 2015

Numerosi fatti di cronaca, e alcune sentenze della Magistratura (vedi da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato 26 marzo 2012, n. 1777) hanno confermato la normativa legislativa e regolamentare che vieta la prescrizione dei farmaci in oggetto in riferimento anche alle preparazioni magistrali eseguite in farmacia.

L'art. 5, comma 2, della legge 8 aprile 1998 n. 94, nel dettare norme in materia di sperimentazione chimica ribadisce inoltre l'obbligo di osservanza dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'amministrazione a tutela della salute pubblica.

A questo riguardo, si possono menzionare a titolo esemplificativo il D.M. 26 maggio 1987 sul divieto di prescrizione di galenici contenenti benfluorex in associazione con altri principi farmacologici, il D.M. 13 aprile 1993 concernente divieti e limitazioni nella preparazione dei medicinali contenenti sostanze anoressizzanti.

Si segnala ancora il D.M. 2 agosto 2011 che ha disposto il trasferimento dell'amfepramone (dietilpropione) e della fendimetrazina dalla Tabella Il B alla Tabella I. pertanto, a decorrere dal 05.08.2011, ne è vietata in Italia la fabbricazione, l'importazione e il commercio, anche attraverso la vendita via internet, ed è fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti amfepramone (dietilpropione) e/o fendimetrazina e i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.

Da ultimo, occorre ricordare il decreto 20 maggio 2015, che vieta la prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti il principio attivo fenilpropaanolamina - norefedrina (v. allegato).
Questa Federazione ritiene opportuno segnalare che l'esperienza ormai maturata abbia ormai pienamente confermato la pericolosità di questi preparati per la salute dei cittadini, spesso attratti da farmaci che consentirebbero di raggiungere lo scopo del dimagrimento.

Occorre considerare che alcune delle molecole, spesso rinvenibili nei preparati magistrali anoressigeni, sono state ritirate dal commercio perché ad alto rischio di tossicità (ipertensione polmonare primitiva e valvulopatie cardiache con fenfluramina, dexfenfluramina, fendimetrazina e altri anfetaminici; ictus cerebrale emorragico con i simpati comimetici).

Va inoltre evidenziato che non è stato dimostrato il mantenimento della riduzione del peso nel lungo periodo, né la riduzione della morbilità e mortalità correlate all'obesità. Pertanto, le prescrizioni di preparati galenici di cui si parla sono non solo prive di "evidenza" scientifica e gravate da una tossicità inaccettabile, ma anche sprovviste di un razionale che le renda plausibili.

Tutto ciò premesso, questa Federazione invita gli Ordini in indirizzo a vigilare sui propri iscritti affinchè non si ripeta la prescrizione dei farmaci anoressizzanti ai fini del raggiungimento del dimagrimento dei propri pazienti.

Si ricorda che la questione è di estrema importanza e che è necessario attivare gli strumenti disciplinari anche in caso di procedimenti penali già attivati a carico dei medici.

La gravità della situazione in questi casi può consigliare, laddove ne esistano gli estremi, anche l'applicazione dalla sospensione di diritto dall'esercizio professionale e, se del caso, anche l'applicazione della sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 43 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.

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