Farmaci biosimilari e sanzioni ai medici prescrittori. L'ordine risponde alla Regione

Inacettabile interferenza con l'autonomia prescrittiva del medico sancita dal codice deontologico

giovedì 26 marzo 2015

Nota prot. AOO – 152/4624 del 19.03.2015 avente ad oggetto circolare esplicativa del DGR 216/14.

RACCOMANDATA A.R. Gent.mo Dott. Vincenzo POMO
Area Politiche per la Promozione della salute delle Persone e delle Pari Opportunità
Via Gentile, 52 
70126 - B A R I (BA)

Gent.ma Dott.ssa Mariangela LOMASTRO 
Area Politiche per la Promozione della salute delle Persone e delle Pari Opportunità -
Via Gentile, 52 70126 - B A R I (BA)

p.c. Gent.mo Presidente FNOMCeO -
P.zza Cola di Rienzo 80/a - 00192 –
R O M A (RM)

In riferimento alla nota in oggetto corre l’obbligo di evidenziare quanto segue:

si legge che nel caso in cui il medico proscrittore ritenga di non dover prescrivere il farmaco biosimilare, è tenuto a  motivare la scelta terapeutica e che tale motivazione dovrebbe essere poi verificata dal farmacista, il quale, è tenuto  a chiedere “tempestivamente ulteriori informazioni della motivazione”. Si aggiunge infine che se il proscrittore non  aggiunge le integrazioni richieste il farmacista dispenserà il farmaco, ma informerà il Direttore Generale che provvederà ad addebitare al medico la differenza di costo.

In merito a tanto, nel ricordare che l’Ordine sull’argomento è già intervenuto con nota n.870 del 18.02.2015 rimasta priva di riscontro, non può tacersi che le disposizioni appena  ricordate, costituiscono una inaccettabile interferenza nel procedimento di prescrizione che deve avvenire secondo scienza e coscienza. Per di più l’esame della congruità e della propriatezza della prescrizione è affidata ad una figura professionale – il farmacista – che non ha alcun titolo a sindacare le scelte terapeutiche e meno che mai a decidere se la motivazione è sufficiente o meno.

L’Ordine ha istituzionalmente la funzione di tutelare i principi e i contenuti del Codice di Deontologia e in particolare quelli relativi alla libertà ed indipendenza della professione, dell’autonomia del medico e in generale alla prescrizione dei farmaci e terapie e pertanto non può esimersi dall’intervenire attesa a palese violazione e limitazione di tali principi. Tralasciando ogni considerazione sulla risibile minaccia di addebito della differenza del costo ad opera del Direttore Generale che non ne ha alcun titolo, si chiede l’immediato ritiro della circolare così come formulata e si chiede al dirigente dell’Ufficio Dott.ssa Lomastro di voler intervenire dinnanzi al Consiglio dell’Ordine il giorno 8 aprile p.v. alle ore 19,00 per spiegare i riferimenti normativi su cui gli atti regionali si sono basati per disegnare le disposizioni sopra riportate.

In attesa di sollecito riscontro si inviano distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Filippo Anelli)

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