Cassazione, nell'evento imprevisto responsabile è il medico curante

Questo il principio di diritto espresso con la sentenza n. 26518/17

martedì 14 novembre 2017

Dott-Net  - Medlex

L'ospedale non ha responsabilità se il danno procurato al paziente non era prevedibile in relazione alla velocità con cui è stato effettuato l'intervento. E deve essere escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell'errore commesso da un medico libero professionista, solo perché nella struttura sanitaria erano stati eseguiti vari accertamenti.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 26518/17 (clicca qui per scaricare la sentenza integrale). La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui - a seguito di parto - era venuto alla luce un bambino con una grave lesione al plesso brachiale destro. La richiesta del risarcimento e il riconoscimento del danno poggiava su una serie di considerazioni che i giudici di merito avevano seccamente respinto. Il tutto perché - si legge nella sentenza della Corte d'appello di Napoli - all'epoca dei fatti non esisteva un esame sicuro per prevedere con certezza la macrosomia del feto. Non vi era, poi, alcun dato clinico che consentisse ai sanitari di sapere se la donna avesse il diabete. E per concludere hanno puntualizzato i giudici di secondo grado la donna si era presentata in ospedale a travaglio già iniziato tanto che il parto era avvenuto solo 30 minuti dopo il ricovero.

I ricorrenti, tuttavia, non soddisfatti dell'esito della vicenda hanno proposto ricorso per Cassazione evidenziando come la struttura ospedaliera dovesse rispondere in quanto la donna in gravidanza si era recata proprio in quella struttura per effettuare gli accertamenti di routine su prescrizione del proprio ginecologo estraneo all'ospedale.

Le conclusioni

Quindi, in definitiva, la Cassazione ha accolto le sentenze di merito e ha rilevato come al più una responsabilità poteva essere fatta valere sul libero professionista per non aver consigliato in tempo alla donna di procedere a un parto cesareo e non a quello naturale. Condizione obiettivamente non definibile in ospedale a mezz'ora dalla nascita. Secondo i giudici “iI  massimo esigibile  dal medico o dalla struttura  specialistica chiamati ad  eseguire   un  esame   diagnostico,   oltre  il   dovere   di   eseguire quest'ultimo con diligenza, è  l'obbligo di informare ii paziente circa l'emergere  di sintomi dubbi od allarmanti:  ma  nel presente giudizio  il profilo di colpa consistito nell'eventuale violazione del diritto della gestante   all'informazione   non è   mai   stato    tempestivamente prospettato, come già ritenuto dalla Corte d'appello con statuizione passata in giudicato”.