Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria - modifica regolamento

Al MMG spetta solo la richiesta di visita odontoiatrica

giovedì 18 maggio 2017

(omissis)

Pertanto, alla Giunta Regionale, si propone di adottare le seguenti precisazioni e modifiche al testo del deliberato:
1. la visita generale odontoiatrica, prescritta dal proponente medico di medicina generale o Pediatra di Libera scelta (MMG o PLS ) viene garantita, indistintamente, a tutta “la popolazione generale” e segue le regole in materia di compartecipazione, ivi comprese le esenzioni a favore dei soggetti aventi titolo;
2. di cassare a pag.4) del deliberato
a. primo apice — la coorte statistica che identifica il genere “disoccupati” da sostituire con la categoria più ampia di “cittadini”, nonché di cassare il codice E 02. Pertanto, il punto in questione s’intenderà così trascritto :
• Cittadini e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico ;
b) interamente il—secondo apice —
“Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 €’ per ogni figlio a carico (codice E 04)”.
3. di prevedere che il paziente, per poter accedere alle prestazioni odontoiatriche, dovrà esibire il modello Situazione Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - previste nell’allegato E), parte integrante del presente provvedimento - più perequativo rispetto al reddito lordo individuale utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
4. di prevedere che l’erogatore provvederà a trattenere copia del modello ISEE di cui al punto 4), al solo fine di eventuali controlli disposti dalle autorità competenti, ivi compresa l’Unità di Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni (UVARP), delle singole Aziende Sanitarie Locali ;
5. di prevedere che l’erogatore, dopo aver accertato la “eleggibilità” del paziente ad usufruire delle prestazioni odontoiatriche con oneri a carico del SSR, ha l’obbligo di applicare le regole vigenti in materia di compartecipazione alla spesa, riscuotendo la quota ticket e la quota ricetta ( se dovute) quali anticipazione rispetto al costo delle prestazioni;
6. di prevedere che nei casi di effettiva urgenza l’accesso alle cure odontoiatriche potrà avvenire in maniera “diretta” senza la prescrizione del medico di base. Tali prestazioni da ricondursi alle effettive urgenze, potranno essere prescritte dall’erogatore con la dicitura U 01;
7. di prevedere che nella fase transitoria e comunque , non sono sanzionabili gli erogatori che hanno somministrato prestazioni odontoiatriche in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento;