ENPAM: oggi 31 luglio ultimo giorno per l'invio telematico del modello D

Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio si deve pagare una sanzione fissa di 120 euro.

lunedì 31 luglio 2017

Ogni anno va dichiarato all’Enpam il reddito da libera professione prodotto nell’anno precedente. Per farlo è necessario compilare online il modello D che si trova nell’area riservata e inviarlo entro il 31 luglio. Se il modello D viene inviato dopo il 31 luglio si deve pagare una sanzione fissa di 120 euro.

 

Requisiti

Per fare la dichiarazione online è necessario essere registrati all’area riservata del sito Enpam. I liberi professionisti non ancora registrati al sito ricevono il modello D per posta insieme a un tagliando con i bordi azzurri con le credenziali per registrarsi più velocemente. In alternativa si può fare la dichiarazione a mano sul modello D cartaceo e inviarlo con raccomandata semplice utilizzando la busta allegata al modello ricevuto per posta.

Non è necessario compilare il Modello D se il reddito è pari o inferiore all’importo indicato indicato nell’email che l’Enpam invia nel mese di luglio. Per sapere nel dettaglio quando il modello D non va compilato vedi qui.

 

Quali redditi vanno dichiarati

Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali. Ad esempio:

• i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;

• i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;

• le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;

• i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);

• i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;

• gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;

• i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente con le mansioni tipiche della professione.

Il reddito prodotto deve essere superiore all’importo chiaramente indicato nell’email che l’Enpam invia nel mese di luglio (se il reddito è pari o inferiore il modello D non va compilato). Per sapere nel dettaglio quando il modello D non va compilato vedi qui.

Medici e dentisti convenzionati/accreditati

Attenzione a non dichiarare i compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione ma solo quelli che derivano dalla libera professione.

Ospedalieri

Ricordatevi di dichiarare i redditi percepiti per l’attività intramoenia. Oltre a questi vanno inseriti nel modello D anche i redditi per le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie (es. intramoenia allargataprestazioni per ridurre le liste di attesaprestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.). Per capire quali siano i redditi soggetti alla contribuzione Enpam spesso basta osservare la Certificazione unica: sostanzialmente, vanno dichiarati all’Enpam i redditi indicati nel punto 4 della Cu. In ogni caso è consigliabile consultare il commercialista di fiducia.

Iscritti al corso di formazione in medicina generale

La borsa del corso va dichiarata per intero. Vanno anche dichiarati i redditi che derivano dallo svolgimento dell’attività medica e odontoiatrica, come ad esempio sostituzioni o certificati.

Attenzione a non dichiarare invece i compensi per l’attività di guardia medica (perché la ritenuta Enpam è già applicata in busta paga).

La borsa di specializzazione è invece soggetta a contribuzione presso la Gestione separata Inps; non va quindi dichiarata nel modello D.

Pensionati

Per la legge italiana sui redditi libero professionali prodotti dopo la pensione si devono versare i contributi previdenziali anche nel caso di piccoli importi. Tuttavia chi sta ancora pagando la Quota A del Fondo di previdenza generale Enpam è esonerato dalla dichiarazione se produce un reddito pari o inferiore a una determinata soglia chiaramente indicata nell’email o nella lettera personalizzata che l’Enpam invia nel mese di luglio. Per non sbagliarsi e rischiare sanzioni, però, il consiglio è di dichiarare sempre. Saranno poi gli uffici dell’Enpam a fare la selezione.

Importo da dichiarare

Deve essere dichiarato l’importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto solo delle spese sostenute per produrlo.

Per maggiori dettagli su come determinare l’importo da dichiarare vedi qui.

 Aliquote contributive

Si versa l’aliquota intera sul reddito fino a un tetto massimo, sugli importi residui (oltre questo tetto) si versa l’1%.
Al momento della compilazione alcune categorie professionali possono scegliere anche l’aliquota con la quale versare i contributi (intera o ridotta). I pensionati del Fondo di previdenza generale possono versare la metà dell’aliquota ordinaria. Gli iscritti che in anni passati hanno scelto l’aliquota ridotta possono decidere di passare all’aliquota interacompilando un modulo a parte; la scelta è irrevocabile.  Per sapere quali sono le aliquote vedi qui.

 Come si compila

La dichiarazione va fatta online dall’area riservata. Per sapere come fare vedi qui.

Riferimenti normativi

Regolamento Enpam del Fondo di Previdenza Generale
Regolamento

 

Reddito imponibile
Regolamento del Fondo di previdenza generale (art. 3)

 

Aliquota ridotta
Regolamento del Fondo di previdenza generale (art. 4)

 

Obbligo del versamento contributivo per i pensionati e misura dell’aliquota
Decreto legge n.98/2011 convertito con Legge 11/2011 (articolo 18, comma 11)

Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email sat@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione