Sulle fatture elettroniche l'imposta di bollo sara' virtuale

Il provvedimento in vigore dal 1° gennaio 2019

martedì 29 gennaio 2019

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in oggetto.
In considerazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n.146, concernente modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto e ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, l'art. 1 del decreto in oggetto così stabilisce: "1. II comma 2 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, è sostituito dal seguente: Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto".
L'art. 2 prevede che le nuove regole si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Per consentire un esame più approfondito della materia, si allega il testo del decreto.

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