Colpo di frusta: addio risarcimento del danno biologico permanente senza accertamento strumentale

Lo prevede la legge annuale sulla concorrenza, che sbarra le porte alle recenti interpretazioni giurisprudenziali

martedì 29 agosto 2017

Studio Cataldi

di Valeria Zeppilli – La recente legge annuale per il mercato e la concorrenza numero 124/2017 ha apportato diverse novità di rilievo nella gestione dei sinistri stradali (leggi: "Incidenti stradali: le nuove regole sul risarcimento"), tra le quali anche la definitiva chiusura rispetto a qualsivoglia interpretazione flessibile dei limiti al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità.

Accertamento strumentale delle microlesioni
Il legislatore, infatti, ha ribadito in maniera netta che tali lesioni non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente se non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.
 
L'unica eccezione è rappresentata dalle lesioni che sono oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, come le cicatrici, per le quali basta l'accertamento visivo.

Superamento delle recenti aperture giurisprudenziali
In tal modo, si è mostrata l'evidente volontà di arginare i recenti orientamenti giurisprudenziali, che avevano dato una lettura aperta dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni, nella veste assunta a seguito della riforma che lo ha interessato nel 2012.

Si pensi, ad esempio, a quanto sancito dal Tribunale di Rimini nella sentenza numero 341/2017, nella quale si è affermato che sebbene sia da evitare l'accertamento dell'esistenza di lesioni di lieve entità basato solo su "supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi", in ogni caso il loro risarcimento è possibile se alla base del riconoscimento c'è "una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale" non necessariamente ancorata ad accertamenti strumentali (leggi: "Colpo di frusta: l'accertamento strumentale non serve").
 
Questa pronuncia, peraltro, si è posta sulla scia dell'autorevole precedente della Corte di cassazione, che con la sentenza numero 18773/2016 aveva già sancito la piena libertà del medico legale di individuare in sede di accertamento gli strumenti dei quali ha bisogno per valutare il danno, non dovendo per forza scegliere gli accertamenti per immagini (leggi: "Colpo di frusta: risarcito anche senza radiografia").

Ma al legislatore non è importato: anche contraddicendo la vecchia versione del DDL (leggi: "Addio agli accertamenti per i colpi di frusta"), la legge annuale sulla concorrenza ha chiuso le porte a qualsivoglia interpretazione estensiva e ha ribadito l'imprescindibile necessità, salvo rare eccezioni, degli accertamenti clinici strumentali obiettivi.