Ecm, c'è ancora tempo per totalizzare i crediti del triennio passato. Ecco come

Si prevede per i sanitari "inadempienti" la chance di completare gli obblighi di aggiornamento con credito 2018 e 2019

venerdì 16 novembre 2018

Doctor News


C'è ancora tempo per totalizzare i crediti del triennio 2014-16, impresa in cui molti sanitari non sono riusciti lo scorso anno. La commissione nazionale per la formazione continua, su input Fnomceo - come si legge tra le schematiche righe di un tweet del Segretario Fimmg Silvestro Scotti - ha approvato una delibera in cui si prevede per i sanitari "inadempienti" la chance di completare gli obblighi di aggiornamento con crediti tratti dalla formazione di quest'anno e del prossimo, oltre che da quella che già nel 2017 era stato consentito di utilizzare. Ovviamente, i crediti acquisiti ora per soddisfare gli obblighi del precedente triennio non varranno due volte. 

La segreteria di Metis, società che cura l'aggiornamento di Fimmg, ha ricordato che sul suo sito sono scaricabili dieci titoli di eventi a distanza per i medici di famiglia, per un totale di 103 crediti. Ma "stringiamo" sulla delibera, che ricorda come negli ultimi nove anni sia stata fatta tanta strada verso un accreditamento di qualità, strada più di recente intralciata dal sacrificio delle ore di aggiornamento obbligatorio sull'altare degli straordinari e della turnistica, specie negli ospedali e nelle Asl in deficit. E ricorda in particolare il precedente provvedimento della Commissione del 2016 che consente oggi di acquisire crediti in modo flessibile a chi frequenta corsi concomitanti o è all'estero o in gravidanza e quello più recente secondo cui, per mettersi in pari con gli obblighi formativi, i medici potevano recuperare crediti nel 2017 e riportarli sul triennio 2014-16. Quest'anno si è preso definitivamente atto che, malgrado sia cresciuto il numero dei professionisti sanitari certificabili per il triennio 2014-16, il soddisfacimento dell'obbligo formativo è stato raggiunto da poco più del 50% fatto cento il numero di tutti i professionisti sanitari. Per ovviare, si dà ai sanitari che non hanno soddisfatto l'obbligo di 150 crediti in 3 anni entro il 2016 la possibilità di soddisfare il fabbisogno con ore di formazione svolte con eventi programmati nel triennio 2017-19. 

La Commissione sottolinea che nella realtà il fabbisogno di crediti non è 150 in 3 anni ma dipende dalle situazioni contingenti e personali che, in base alla delibera 2016, si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni, altre riduzioni. I crediti conseguiti nel triennio 2017-19 andranno dunque a soddisfare il fabbisogno formativo pregresso, ma ciò non avviene in automatico: il discente dovrà collegarsi online con il portale del consorzio di gestione anagrafica dei professionisti sanitari-Cogeaps, e una volta sul sito dovrà spostare manualmente i crediti conseguiti sulla competenza del precedente triennio, che verranno acquisiti come recupero del debito formativo pregresso e non potranno più essere spostati. Possono essere destinate al recupero del debito 2014-16 anche partecipazioni ad eventi già acquisite per questo triennio sul portale Cogeaps: questo vale per tutte le professioni sanitarie, dai medici e farmacisti agli infermieri e ai professionisti contemplati dalla legge 3/2018 (tecnici, fisioterapisti, ostetrici etc). 

La delibera risolve anche il quesito logicamente successivo, su come totalizzare più crediti del previsto in modo da riportarne alcuni sul triennio formativo passato senza causare un forte debito sul triennio presente. E consente il raddoppio della percentuale di crediti acquisibili con autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19. Ogni anno il Cogeaps fornirà ad Ordini e Federazioni un resoconto sull'obbligo formativo di questo e del precedente triennio e annuale. Infine, la delibera chiarisce che per i professionisti abilitati ma non ancora autorizzati ad esercitare -ad esempio chi si trasferisce dall'estero - l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine e, per le professioni che prima della legge 3/2018 non avevano un Ordine, dal 1° anno successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di studio abilitante. 

Mauro Miserendino