DAT: Dai notai arrivano le linee guida

Consigliabile allegare una dichiarazione informativa del medico alle Dat, che possono anche essere «a tempo», indicando un termine di efficacia.

lunedì 27 agosto 2018

Italia Oggi

Sono le indicazioni operative formulate dalla federazione italiana delle associazioni sindacali notarili, che ha pubblicato sul sito www.Federnotizie.lt un dettagliato vademecum per la redazione degli atti con l'assistenza del notaio e anche alcuni utilissimi esempi di Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Vediamo di illustrare i consigli pratici, che servono ai notai nella redazione degli atti, ma anche a chi è interessato alla stesura delle proprie Dat e, infine, ai medici, in relazione agli aspetti che riguardano la responsabilità sanitaria. Rappresentante. Le Dat rientrano tra gli atti personalissimi: la volontà deve necessariamente essere manifestata direttamente dal disponente, senza possibilità di avvalersi di rappresentanti. Le incapacità future. È opportuno che l'interessato chiarisca se le Dat dovranno trovare applicazione in ogni ipotesi di sopravvenuta incapacità, oppure solo in determinati casi o a determinate condizioni. Il disponente, per esempio, potrebbe prevedere che le Dat debbano essere attuate solo nel caso in cui la situazione di incapacità si protragga oltre a un determinato periodo di tempo. Informazioni mediche. L'articolo 4, comma 1, legge 219/2017 prevede che sia possibile perfezionare le Dat solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. È un punto cruciale della legge. Come farle risultare queste informazioni adeguate? I notai indicano alcuni esempi: allegare all'atto una dichiarazione scritta del medico che ha fornito le informazioni e da cui risulti quali informazioni sono state fornite al disponente; fare intervenire direttamente all'atto il medico che ha fornito le informazioni al disponente; richiedere al disponente di dichiarare in atto il nominativo del medico che gli ha fornito le informazioni e le modalità con cui le stesse sono state da lui acquisite; interloquire prima della redazione dell'atto con il medico che ha fornito le informazioni per accertarsi delle modalità con cui sono state acquisite dal disponente. Per evitare possibili controversie l'atto contenente le Dat deve essere il più possibile completo e autosufficiente e quindi idoneo a documentare una effettiva ed esaustiva informazione medica preventiva. Contenuto delle Dat. L'interessato deve precisare con esattezza i termini e i confini del suo consenso o rifiuto. II disponente ha, infatti, la possibilità non solo di accettare o rifiutare in termini assoluti un certo accertamento diagnostico o un certo trattamento sanitario, ma potrà anche indicare le condizioni alle quali o i limiti entro i quali è disposto a sottoporsi all'accertamento o al trattamento. Il disponente potrebbe, per esempio, acconsentire a che un certo trattamento sanitario sia attuato solo per un tempo massimo prevedendo che, decorso tale tempo massimo, il trattamento venga poi interrotto. Vincoli per il medico. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Peraltro le Dat possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. I notai precisano che l'interessato non può autorizzare il medico ad applicare sempre le Dat: il medico deve disattenderle. L'interessato deve saperlo e, se si rivolge a un notaio per l'atto di Dat, il notaio deve farglielo presente. Quanto all'intesa con il fiduciario, i notai ritengono che, considerato che il fiduciario è solo una figura eventuale, in mancanza del fiduciario stesso, il medico può, nei casi contemplati dalla legge, disattendere le Dat autonomamente senza necessità di dover ottenere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. In caso di necessità, però, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno: in questo caso il medico può disattendere le Dat solo in accordo con l'amministratore e, se c'è conflitto tra amministratore e medico, la decisione è del giudice tutelare. Clausole accessorie. Le Dat possono essere sottoposte a particolari condizioni di efficacia, per esempio a una particolare sopravvenuta incapacità del disponente o a diversi tipi di patologia che possono determinare tale incapacità. E possibile apporre alle Dat un termine finale di efficacia, in assenza del quale le Dat dovranno comunque ritenersi efficaci senza limiti di tempo. Alla scadenza del termine finale di efficacia l'interessato, che intende rinnovare le Dat deve manifestare una nuova volontà, previa acquisizione di informazioni mediche aggiornate sulle conseguenze delle proprie scelte. Questo iter è consigliabile, perché la revisione periodica delle Dat riduce altresì il rischio che le stesse possano essere disattese dal medico per la sopravvenienza di terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Il termine finale di efficacia vale nel solo caso in cui allo scadere dello stesso non sia già sopravvenuto uno stato di incapacità di autodeterminarsi: in questo caso, infatti, le Dat dovranno comunque continuare a essere applicate, non essendo l'interessato più in grado di rinnovarle. Accettazione del fiduciario. Senza l'accettazione del fiduciario la nomina dello stesso è senza effetto. Meglio chiarirlo subito nell'atto, sottoscrivendo una contestuale accettazione della nomina. Esentasse. Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Le Dat, perfezionate da notaio, sono esenti non solo dalla tassa d'archivio, ma anche dai contributi al consiglio nazionale del notariato e alla Cassa nazionale del notariato. La prova delle adeguate informazioni " Allegare all'atto una dichiarazione scritta del medico che ha fornito le informazioni e da cui risulti quali informazioni sono state fornite all'interessato " Fare intervenire direttamente all'atto il medico che ha fornito le informazioni all'interessato " Richiedere all'interessato di dichiarare in atto il nominativo del medico che gli ha fornito le informazioni e le modalità con cui le stesse sono state da lui acquisite Interloquire prima della redazione dell'atto con il medico che ha fornito le informazioni per accertarsi delle modalità con cui sono state acquisite dal disponente Nomina del fiduciario sì o no Si può nominare un fiduciario anche al di fuori delle Dat: questo fiduciario darà il consenso informatico al medico. Nella nomina del fiduciario, senza dat, non bisogna dettagliare di aver ricevuto adeguate informazioni mediche. È quanto indica il vademecum della Federazione italiana delle associazioni sindacali notarili, che illustra le Dat con e senza la nomina del fiduciario. Dat con il fiduciario. La legge prevede che colui che ha reso le Dat indichi altresì una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e che la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La legge prevede testualmente la nomina di una sola persona quale fiduciario e non è possibile una nomina congiunta a più persone. Si può fare una nomina di più persone in successione, così da prevenire le ipotesi di mancata accettazione o di morte del fiduciario. Secondo i notai non è possibile nell'atto di dat nominare quale fiduciario una persona giuridica o un ente. L'indicazione da parte del disponente di un fiduciario non costituisce, peraltro, un elemento essenziale delle dat. L'indicazione del fiduciario può, non a caso, essere fatta nello stesso documento che contiene la Dat o con un atto separato, da redigersi in una delle forme previste dalla legge per il perfezionamento delle Dat. Fiduciario senza Dat. I notai ritengono possibile nominare una persona che, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi del fiduciante, ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie, pur in assenza di disposizioni anticipate di trattamento. Questo perché l'articolo 1, comma 3, legge 219/2017 permette a ogni persona di rifiu- tare di ricevere le informazioni relative alle diagnosi, alle prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari, nonché alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o alla rinuncia ai medesimi. Lo stesso articolo prevede che alla persona di fiducia possa altresì essere conferito l'incarico di esprimere il consenso in vece dell'interessato se il paziente lo vuole. Nello stesso senso anche l'articolo 1, comma 40, della legge 76/2016 consente a ciascun convivente di fatto di designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute. È, dunque, ammissibile la delega al fiduciario della competenza ad acquisire informazioni mediche relative all'interessato e a prestare il consenso informato ad accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari. E possibile, quindi, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi dell'interessato, nominare un fiduciario che, anche in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, faccia le veci dell'interessato e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie ricevendo le informazioni necessarie e prestando il consenso ad accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari. L'atto di nomina del fiduciario senza dat non è subordinato alla necessità di acquisire una preventiva informazione medica, che è strumentale e finalizzata al solo perfezionamento di disposizioni anticipate di trattamento. Questa impostazione potrebbe far diventare le dat una seconda scelta e ciò potrebbe anche essere benaccetto dal medico, che si affiderà all'espressione del consenso da parte del fiduciario.

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