AIFA: approvati farmaci anti Covid-19 (anche a domicilio)

Clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir per il trattamento del Covid-19

sabato 02 maggio 2020

GU n. 112 del 2/5/2020

(GU Serie Generale n.112 del 02-05-2020)



(omissis)

 Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  a   base   di   clorochina,   idrossiclorochina,
lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir  sono
a totale carico del Servizio sanitario nazionale per  il  trattamento
dei pazienti  affetti  da  infezione  da  SARS-CoV2  (COVID-19),  nel
rispetto  delle  condizioni  per  essi  indicate  nelle  schede   dei
rispettivi farmaci pubblicate e  continuamente  aggiornate  sul  sito
dell'Agenzia. 
  2. L'uso off label dei sopracitati farmaci e' consentito unicamente
nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza COVID-19 e
nel rispetto degli elementi riportati nelle schede. 
  3.  Le  schede  pubblicate  sul  sito  dell'Agenzia   alla   pagina
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 sono parte integrante  del
presente  provvedimento,  a  far  data   dal   momento   della   loro
pubblicazione o del loro aggiornamento. 
  4. I contenuti delle schede potranno essere  aggiornati  attraverso
la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'AIFA  alla   pagina
https://www.aifa.gov.it/emergenza-covid-19 
                               Art. 2 
 
  Salvo diverse indicazioni pubblicate tramite le schede suddette, le
modalita'  di  dispensazione  dei  suddetti  farmaci  possono  essere
stabilite a livello di ogni singola regione. 
                               Art. 3 
 
  E'  fatto  obbligo  alla  struttura  prescrittrice  di  trasmettere
all'AIFA i dati relativi ai pazienti trattati con i medicinali di cui
all'art. 1, con la sollecitudine consentita dall'attuale  momento  di
emergenza. 
                               Art. 4 
 
  L'allegato 1 e le altre disposizioni della  determina  direttoriale
n. 258 del 17 marzo 2020 incompatibili con il presente  provvedimento
sono abrogate. 
                               Art. 5 
 
  La presente determina ha validita' per tutta la durata dello  stato
di  emergenza  sul  territorio  nazionale,  fino  a  nuova  determina
dell'AIFA. 
                               Art. 6 
 
  La  presente  determina  ha  effetto  dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 aprile 2020 
 
                       Il delegato del direttore generale: Di Giorgio