Nuova denuncia/certificato d'infortunio: comunicazione FNOMCeO
Fa discutere la definizione di "qualunque medico" presti il soccorso
mercoledì 23 marzo 2016
Oggetto: Nota del Ministero della Salute recante "Chiarimenti applicativi art. 21 del Decreto Legislativo n.151 del 2015".
Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n. 20 del 24.2.16, si rileva che, vista l'imminente entrata in vigore dell'articolo 21 del decreto legislativo 151/2015 recante "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", il Ministero della Salute ha diramato una nota contenente alcuni chiarimenti applicativi concernenti !a normativa di cui in oggetto, scaturiti anche da quesiti proposti da questa Federazione.
I chiarimenti riguardano, in particolare, i commi aggiunti all'articolo 53 del D.P.R. 112411965, che prevedono che "qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica. all'istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. 1 dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità«telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni".
Il Ministero della Salute ha ritenuto di chiarire, al fine di assicurare una corretta ed univoca interpretazione della normativa in esame, che: "ii generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione,,non attiene a tutti i medici iscritti all'Ordine che occasionalmente potrebbero in situazioni di urgenza o di emergenza di essere chiamati ad intervenire per
prestare un primo soccorso ad un soqqetto vittima di infortunio.
E' da ritenere infatti che il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza 'medica, anche solamente di base.
E' da ritenere infatti che il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza 'medica, anche solamente di base.
Ne consegue che l'intervento di prima assistenza, realizzandosi all'interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all'obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza".
La nota chiarisce, inoltre, in riferimento al termine per la compilazione e trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), che "senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.I.gs 81108, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.".
Si allega, per opportuna conoscenza, il testo della nota ministeriale (All. n. l)
