Irap ai medici, i chiarimenti “omnibus” delle Entrate sulle novità fiscali 2016

La circolare 18/5/2016 esclude dal tributo gli ospedalieri che svolgono libera professione intra moenia

venerdì 20 maggio 2016

Sole24ore Sanità

Sono esclusi da Irap, per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, qualora da quell'attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. La previsione, come è noto, risulta contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 (Art. 1, comma 125). Con la circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il parametro del “reddito complessivo” del medico deve intendersi solo quello di lavoro autonomo, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attività esercitata al di fuori della stessa .
circolare 18 maggio 2016, n. 20/E 

I termini della questione 
Come è noto, l'Irap è un'imposta dovuta da tutti coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Fra questi ultimi soggetti possono naturalmente rientrare coloro che svolgono in forma autonoma (cioè, in pratica, se possessori di partita Iva) arti e professioni sanitarie. Il problema verte intorno al significato da attribuire al concetto di “autonoma organizzazione” quale presupposto per l'applicazione del tributo che - soprattutto nel campo dell'attività medica – presenta aspetti del tutto peculiari, in considerazione della preponderanza che la figura del professionista generalmente ha, rispetto alla propria struttura.
Dal che, a fronte di un'interpretazione sempre rigorosa da parte dell'Agenzia delle entrate, si è generato un cospicuo contenzioso. In particolare, per quanto concerne la specifica attività del medico convenzionato, la Corte di Cassazione (oltre che la giurisprudenza tributaria di merito) ha avuto in più occasioni modo di stabilire che non sussiste il presupposto impositivo in capo ad un medico di medicina generale, convenzionato con il Ssn, per il solo fatto che il medesimo si avvalga, in comune con altri professionisti, di sedi, attrezzature e personale amministrativo (si veda, fra le numerose altre, la sentenza n. 1662/2015).
Su quest'argomento, si ricorda anche la recente risposta all'interrogazione parlamentare del 29 ottobre 2015, n. 5-06817, con cui si è ribadito che la semplice disponibilità per il medico di base di uno studio attrezzato non può essere considerato di per sé indicativo dell'esistenza di autonoma organizzazione poiché le attrezzature detenute (in base ai parametri di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) rientrano nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

La novità della legge di Stabilità 2016 
L'art. 11, comma 2 della legge n. 23/2014 di delega per la riforma del sistema fiscale prevedeva che venisse puntualizzata la definizione del presupposto oggettivo dell'Irap, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. A questa disposizione, però, non è stata data attuazione.
Riprendendo il contenuto della delega, però, la Legge di Stabilità ha finalmente disposto che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso in cui i medici abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. 
Viene altresì precisato che sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione:
- l'ammontare del reddito realizzato;
- le spese direttamente connesse all'attività svolta.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
La novità della legge di Stabilità 2016 

I chiarimenti della circolare 
La ci rcolare 18 maggio 2016, n. 20/E, ha chiarito che la norma ha la finalità, in sostanza, di escludere dall'Irap i redditi professionali derivanti dall'attività medica svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione, nel caso in cui questi siano marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attività svolta all'interno di una struttura ospedaliera. 
Per questo motivo, precisa l'Agenzia, il “reddito complessivo” che costituisce il termine al quale rapportare la percentuale derivante dalla attività svolta presso la struttura ospedaliera, si riferisce al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura. 
A nulla rilevano, per quanto qui di interesse, le altre categorie di reddito che sono estranee al meccanismo impositivo delll'Irap.
Per i medici in convenzione con il Ssn, tuttavia, si configura l'autonoma organizzazione in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere valutati volta per volta. È questo il caso, ad esempio, delle attività di medicina di gruppo, per le quali la Cassazione ha recentemente escluso che l'utilizzo di supporti tecnologici e strumentali comuni e l'utilizzo di personale di segreteria o infermieristico, rientrando nell'ambito del “minimo indispensabile” richiesto per lo svolgimento dell'attività, integri il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap (cfr. anche Cass. SS.UU 10 maggio 2016, n. 9451).