Visite fiscali e certificati di malattia: da sabato 13 gennaio si cambia

Entra in vigore il nuovo regolamento del ministero della Pubblica Amministrazione (decreto 2016/2017)

mercoledì 10 gennaio 2018

DOCTOR 33 di Mauro Miserendino

- Sabato 13 gennaio partono i nuovi controlli dei medici fiscali sui lavoratori della pubblica amministrazione. Entra in vigore, infatti, il nuovo regolamento del ministero della Pubblica Amministrazione (decreto 2016/2017) che conferma le fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, feriali e festivi, per le verifiche a domicilio sui dipendenti pubblici assenti per malattia. Non cambiano per ora le fasce orarie per i dipendenti privati, 10-12 e 17-19 dei giorni lavorativi: una modifica che invece era stata chiesta dal presidente Inps Tito Boeri per meglio razionalizzare i costi del Polo Unico delle visite fiscali, l'organismo composto dai 1200 medici Inps che d'ora in poi controllerà oltre ai 14 milioni di lavoratori del privato (4,4 milioni di assenze nel 2016) anche i 3,6 milioni del pubblico (1,8 milioni di assenze) fin qui di pertinenza in gran parte dei medici delle Asl. Le assenze nel pubblico sono più frequenti, nel 2015 in media 11 giorni l'anno a dipendente contro 5.

La novità chiave è che si prevedono controlli "sistematici e ripetitivi": durante l'assenza per una stessa malattia con prognosi mettiamo di dieci giorni il medico fiscale potrà, attivato su richiesta del datore di lavoro o d'ufficio dall'Inps, bussare più volte alla porta del lavoratore. L'attivazione potrà avvenire dal primo giorno come consente il decreto legislativo 165/2001 all'articolo 55 septies. Da queste regole sono esclusi i malati che si devono sottoporre a terapie salvavita (chemioterapia), gli invalidi per causa di servizio se affetti da patologie molto invalidanti (tabella E e prime tre categorie della tabella A del decreto 834/81, si va dalla perdita di arti alle cronicità allo stadio più grave), e gli invalidi oltre il 67%. Non si considerano più gli infortuni sul lavoro con conseguenze minori.

Il medico fiscale al termine della visita redige un verbale che viene trasmesso online all'Inps e quest'ultimo lo mette sul portale a disposizione del datore di lavoro che non potrà leggere la patologia. Il medico fiscale deve informare il lavoratore che se non accetta l'esito della visita può (anzi, deve) eccepire "seduta stante" il proprio dissenso; in tal caso dovrà recarsi per la visita specialistica ambulatoriale all'Ufficio Medico Legale Inps competente per territorio il primo giorno utile. Il verbale non sarà firmato e di ciò sarà subito avvertito l'Inps.

In due casi può finire nel mirino anche il dipendente malato non è assenteista. Se è ricoverato in ospedale o cambia indirizzo rispetto a quello di reperibilità fornito, dovrà farlo sapere subito all'Inps, altrimenti, non trovandolo, l'Istituto lo considererà assente dal domicilio e dovrà dargli appuntamento all'Ufficio Medico Legale territoriale per la visita specialistica di controllo da espletarsi il primo giorno utile. Analogamente, se sta meglio prima e torna in ufficio anzitempo deve chiedere allo stesso medico che ha redatto il primo certificato di malattia, un certificato di malattia sostitutivo che il medico dovrà inviare all'Inps. Solo la malattia o un impedimento del medico che ha rilasciato il primo certificato giustificano il rivolgersi ad altro medico.