Giunta regionale approva nuovo tariffario

Nuovo tariffario regionale in materia di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, riabilitativa, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale.

martedì 14 maggio 2013

Fonte: Tuttosanità News

Nuovo tariffario regionale in materia di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, riabilitativa, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale. La Giunta regionale ha preso atto delle nuove tariffe massime erogabili dal SSR approvate con il D.M. 18 ottobre 2012 a invarianza delle risorse economiche destinate a finanziare i fondi unici di remunerazione, rispetto al consolidato anno 2009 (DGR 1494/2009) e nel rispetto degli obblighi assunti con il Piano di rientro che ha comportato, com’è noto, una progressiva riduzione degli stessi fondi unici di remunerazione. A questo occorre aggiungere una riduzione dello 0,5% della spesa già sostenuta nell’anno 2012, dell’1% di quella da sostenersi nell’anno 2013 e del 2% di quella da sostenersi per l’anno 2014 (all’art. 15 comma 14 della legge n. 135/2012).
Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, riconducibili a RMN le strutture accreditate dovranno operare una decurtazione del 10 % sulla tariffa richiamata nel tariffario allegato. Nella fase di prima attuazione in attesa che la Svim Service predisponga i nuovi codici per le prestazioni di RMN effettuate con apparecchiature a basso campo: piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, rachide cervicale e rachide lombare, le UU.OO. preposte alla liquidazione, dovranno operare le decurtazioni in regime di trattenute e/o rimborsi. 
Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale presenta tre allegati: A (tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero e diurno), B (tariffe delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, per tipo di ricovero), C (tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale). Le tariffe previste avranno validità fino al 31/12/2014. 
In merito a quelle previste nell’allegato A, la remunerazione delle endoprotesi, dei dispositivi medici e del relativo impianto è ricompresa nelle tariffe dei DRG ed applicate al 100% per AOU, IRCCS pubblici, enti ecclesiastici e IRCCS “Casa Sollievo della sofferenza”. Per ospedali, IRCCS privati e case di cura private la remunerazione sarà commisurata alla classificazione delle strutture verificata in sede di accreditamento: classe A 98%, classe B 92%, classe C 85%. 
Per i DRG relativi a fratture di femore che riguardano pazienti ricoverati presso le UO di ortopedia, è previsto un incremento del 5% delle tariffe del DRG chirurgico se il paziente viene operato entro il 3° giorno; una riduzione del 20% se l’operazione ha luogo dopo il 4° giorno; se l’UO fa registrare un’incidenza del 50% dei ricoverati per frattura del femore non operati, l’abbattimento delle remunerazione è del 30%. 
Nell ’allegato B), sono riportate le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del SSR. Sono riportati anche i valori soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche maggiori, oltre i quali si applica la specifica tariffa giornaliera ridotta, indicata nel medesimo allegato.
Nell’allegato C sono riportate le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica. Dette tariffe devono intendersi soggette allo sconto del 2% e del 20% previsto dall’art. 1 comma 796 lett. o) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, (mai abrogata). Analogamente rimane a carico degli assistiti non esenti, la quota fissa di partecipazione al costo della prestazione, pari a 10 € per ricetta.
Infine, restano confermate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio extra LEA , previste dall’art. 22 L.R. 26/2006 e dall’art. 21 L.R. 25/2007 riportate nello stesso allegato, i cui oneri ricadono sul bilancio regionale, trattandosi di spesa consolidata e già prevista nel Piano di Rientro (L.R. 2/2011). 
La Regione s’impegna comunque a recepire eventuali e nuove determinazioni che dovessero scaturire dalle risultanze dei lavori della commissione, istituita ai sensi dell’art. 17 bis) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95.

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