Collaboratore di studio part time: No Irap

Per i medici di medicina generale l'utilizzo di personale in part time non configura autonoma organizzazione ai fini dell'Irap

mercoledì 05 febbraio 2014

Con la Sentenza 17 gennaio 2014, n. 958, la Suprema Corte di Cassazione torna ad esaminare l’insussistenza del presupposto impositivo dell’Irap nell’esercizio dell’attività del medico di medicina generale in presenza di personale dipendente.

Sulla scia della recente Sentenza 25 settembre 2013, n. 22020, i Supremi giudici tornano a ribadire il principio secondo cui esistono ipotesi “… in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività del contribuente,  ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.

Ancora una volta, dunque, viene confutata l’automatica qualificazione di “autonomamente organizzata” all’attività del medico di medicina generale che si avvale di un lavoratore dipendente, a prescindere dalla natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, sul presupposto che un simile modus operandi contrasterebbe con l’affermazione di principio desunta dalla legge, e dal testo costituzionale, secondo cui spetta al giudice accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca, o meno, un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, e tale da escludere che l’Irap divenga un duplicato (incostituzionale) dell’Irpef sul lavoro autonomo.   

La Sentenza n. 958 del 2014, dunque, segna una precisa e chiara presa di coscienza dei giudici di legittimità circa le modalità di svolgimento della professione del medico di famiglia che, proprio per effetto di essa, non può in alcun modo essere paragonata alle altre attività di lavoro autonomo : circostanza questa che giustifica il diverso orientamento rispetto alle Sentenze n. 21563 e n. 4923, rispettivamente del 2010 e 2013, dove l’utilizzo di un dipendente, ancorché con contratto di lavoro part time, è stato considerato come elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap.

La peculiarità che contraddistingue l’attività del medico di medicina generale - rispetto alle altre attività di lavoro autonomo - è da ricercarsi proprio nell’impossibilità, in qualsiasi forma organizzata, di generare un solo centesimo di reddito aggiuntivo, in considerazione del limite massimo di assistiti (scelte), fissato in 1.500 unità, dall’art. 39 della Convenzione con il S.S.N. .

Conseguentemente, trattandosi di una struttura “ininfluente” ai fini reddituali, la stessa non può che essere considerata come funzionale ad un mero “… interesse della sanità pubblica ad una efficienza e continuità di esercizio” – Sentenza n. 958 del 2014, cit. – con ciò riconoscendosi la specificità dell’attività del medico convenzionato e la necessità di una dotazione, in termini strumentali e umani, finalizzati alla realizzazione di tale obiettivo. 

Un orientamento assolutamente ineccepibile se appena si consideri che, come peraltro rilevato nella Sentenza 24 luglio 2012, n. 13048, è ai medici di base che si chiede di svolgere la delicata funzione di primo impatto a difesa della salute pubblica.
Dario Festa  - Commissione Fisco della Fimmg nazionale

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