IRAP: la segretaria fa parte del servizio pubblico

Sentenza favorevole ai Medici in Lombardia

giovedì 02 luglio 2015

La presenza di una segretaria part-time in uno studio del medico convenzionato non è da sola sufficiente a determinare l’obbligo di pagamento dell’Irap in quanto anch’essa è parte essenziale dello scopo pubblico. Questa è l’opinione espressa dalla terza sezione della commissione tributaria provinciale per la Lombardia nella pronuncia n. 5418/2015.
 
Pronuncia importante perché per la prima volta riconosce il  governo dell’appropriatezza e quello della sicurezza delle cure come obiettivo indispensabile che “impone ai medici di famiglia di farsi carico di nuovi servizi”.

L’art. 59 Bis dell’accordo nazionale prevede il rimborso da parte dell’amministrazione di una quota finalizzata al raggiungimento degli standard erogativi minimi ( forme associative, infermiera e segretaria). E’ evidente, afferma la commissione, che la presenza di una persona addetta alla ricezione delle chiamate ( richiesta dall’art. 36 dell’Acn) è parte “essenziale” al raggiungimento dello scopo pubblico, ma non permette di aumentare la produttività del medico.

Nel caso della Lombardia il contratto integrativo costituito dalla delibera 4723 del 15/05/2007 individua in modo preciso che  il ruolo del medico di famiglia è quello di “erogare prestazioni e di coordinare la cura del proprio assistito al fine di migliorare la gestione unitaria del paziente”. Obiettivo da raggiungere con l’impiego di percorsi diagnostici condivisi, impiego della banca dati assistito ed utilizzo del Siss. 

Un tema, quello indicato, che ha visto decisioni diametralmente opposte da parte della stessa Cassazione che ha di recente inviato la questione alle sezioni unite per trovare una linea unitaria (6330 del 27/3/2015) ma, sicuramente una motivazione importante.
 

 
Paola Ferrari