Non licenziabile chi non invia certificato se la malattia è stata certificata dal medico fiscale

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza

sabato 01 ottobre 2016


QUOTIDIANO SANITA'
La Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore pubblico assente per malattia che non abbia provveduto all’invio del certificato di malattia non può essere licenziato qualora la sussistenza dello stato di malattia sia stato certificato dal medico di controllo. LA SENTENZA.

Maria Parisi e Nelson Iotti
Associazione nazionale medici fiscali (Anmefi)
Ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (GG. UU. n. 250 del 12 settembre 1983 e n. 310 del 11 novembre 1983), l’articolo 5 comma 12 così recita:
Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Nata molti anni fa a tutela dei diritti dei lavoratori in malattia, la poliedrica figura professionale del medico fiscale, periodicamente confinata nell’oblio, si sta delineando nel dettaglio soltanto recentemente, tanto da rappresentare il fulcro del cosiddetto “Polo Unico”, che attribuisce all’Ente Previdenziale la potestà di effettuare le visite mediche di controllo domiciliare, sia ai lavoratori del settore privato che di quello pubblico. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo i medici fiscali si sono evoluti nel loro modus operandi, potendo usufruire delle cosiddette valigette informatiche per l’espletamento di ogni fase della loro attività lavorativa e ricorrendo ai desueti moduli cartacei soltanto in caso di guasto delle apparecchiature  di cui l’Inps li ha dotati in comodato d’uso…

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