Tasse, slittano i versamenti a luglio. Il punto su pagamenti e rimborsi

Slittato al 7 luglio del termine per i versamenti con F24 per tutti i professionisti soggetti agli studi di settore

mercoledì 15 giugno 2016

Doctor 33
Un po' più di respiro per i medici. Ieri è stata data notizia dello slittamento al 7 luglio del termine per i versamenti con F24 per tutti i professionisti soggetti agli studi di settore. Sono inclusi i medici di famiglia per i quali le buone notizie vengono soprattutto dal fronte Irap.
Orientamenti Irap - L'imposta sulle attività prduttive non è dovuta dal medico di famiglia, nella maggior parte dei casi, neanche quando la sua attività è apparentemente organizzata come ha affermato la Corte di Cassazione a sezioni unite nelle sentenze 7241 e 9451 di quest'anno. La prima esonera le medicine di gruppo con dipendente o collaboratore; la seconda -del 10 maggio scorso - esonera il medico convenzionato con un solo dipendente che svolge mansioni di segreteria "generiche". Entrambi i casi sono stati seguiti da vicinissimo da Fimmg, ma in particolare la sentenza 7241, come ribadisce Maurizio Di Marcotullio, dottore commercialista consulente della Commissione Fisco del sindacato Fimmg, «è uno spartiacque. Rappresenta il punto finale di una battaglia che Fimmg porta avanti da almeno 7 anni e sancisce che il medico convenzionato nell'Utap o nella medicina di gruppo in realtà opera in una struttura organizzata non per motivi finalizzati alla crescita della propria attività ma per motivi sociali, di sostegno alla sanità pubblica, per dare un servizio più efficiente alla collettività, quindi l'Agenzia delle Entrate non può obiettare che si configura l'autonoma organizzazione dello studio. Quest'ultimo infatti è una struttura a supporto del Ssn». 

Rimborsi più rapidi - Di Marcotullio, che sta seguendo altri ricorsi per Fimmg, aggiunge che la Cassazione sta portando in decisione a sezioni unite altre sentenze favorevoli in relazione a ricorsi provenienti dal rifiuto dell'Agenzia delle entrate a rimborsare imposte impropriamente versate da medici di famiglia. Probabile un passo indietro dell'Agenzia sui ricorsi non solo in ragione della circolare 20/E che, definita dal numero due Fimmg Carmine Scavone "il trionfo della medicina generale", ha preso atto delle sentenze sui medici di famiglia, ma anche dell'imminente entrata in vigore (da ottobre prossimo) del principio secondo cui è immediatamente esecutiva verso il medico la sentenza di primo grado. In altre parole il Fisco, quando soccombe in commissione tributaria, anche se intenzionato a presentare appello, dovrà prima rimborsare il contribuente dell'Irap non dovuta. 

Che fare - Versare ancora e chiedere il rimborso o non versare più? Molto dipende dalle scelte personali e dalle indicazioni del commercialista. Vediamo le strade:
• Pagare e chiedere rimborso di quanto versato quest'anno e a ritroso negli ultimi 48 mesi. Dopo il probabile no del Fisco, va presentato un reclamo obbligatorio e attendere 90 giorni. In caso di silenzio-assenso la vertenza va a favore del medico, in caso di opposizione del Fisco ci vogliono altri 90 giorni per accedere al contenzioso.  In commissione tributaria però si possono far valere le sentenze di Cassazione.
• Non pagare più. Per questo secondo aspetto, meno "gettonato" sul web, ci viene incontro Di Marcotullio. «Quando ci si accorge di rientrare in pieno nelle casistiche di cui alle sentenze di Cassazione, la cosa da fare è non versare e non presentare nemmeno la dichiarazione e questo riguarda moltissime situazioni dei medici di famiglia. Non si deve più inviare il modello all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima può successivamente contestare l'omessa dichiarazione, ma ricordiamo la circolare 20/E della stessa Agenzia, che richiama le sentenze di Cassazione favorevoli e che il medico può portare a proprio favore in sede di contenzioso. Sarebbe controproducente per il Fisco insistere in una situazione del genere».
Chi paga e chi no - Secondo le ultime sentenze l'Irap è sempre dovuta dalle società e in genere lo è se un professionista si avvale di più di un collaboratore; non è dovuta se i medici organizzano solo infermiera e collaboratore (sentenza 9451) nella medicina di gruppo (sentenza 7241) e per sentenze precedenti, su servizi di assistenza tecnica, segreteria, pulizie.

Mauro Miserendino