Personale paramedico e colpa professionale

Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega

venerdì 24 luglio 2015

FNOMCeO

Cassazione Penale  – Personale paramedico -  Colpa professionale – In tema di colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Sentenza n. 30911/15

FATTO: Agli odierni ricorrenti, P. e V. era stato addebitato di avere cagionato, in qualità di infermieri generici presso il reparto di unità operativa di gastroenterologia dei presidio Ospedaliero Civico “Benfratelli” di Palermo (in servizio in sala esami radiografici in occasione dell’esecuzione di un’endoscopia, per visionare il colèdoco di G.C.), con condotta colposa consistita nell’erroneo posizionamento della paziente sul lettino ove doveva essere eseguito l’esame e nella omissione di controllo e di successiva vigilanza della stessa nelle fasi di attesa antecedenti all’inizio dell’intervento, lesioni personali alla detta G., consistite in un trauma cranico con emorragia subdurale occipitale, frontale e temporale da ferita lacero contusa, a seguito della rovinosa caduta a terra della donna dal lettino operatorio, successiva alla somministrazione della anestesia in vista della operazione (acc. in Palermo il 19/12/2005).

DIRITTO: Questa Corte di legittimità ha statuito che in tema di colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.

Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Il rispetto di regole di normale prudenza, come rilevato dal giudice di merito, avrebbe imposto agli infermieri, una volta messa la paziente sul lettino in una posizione innaturale, sul fianco, ma funzionale all’intervento da svolgere, di legarla immediatamente; ovvero era esigibile da parte loro che non perdessero di vista la paziente, accorgendosi in tal modo dello svolgersi delle fasi dell’intervento e quindi della erogazione della anestesia