MMG in pensione e passaggio di pazienti al suo collega

Non integra il reato di truffa il fatto che un MMG al momento del pensionamento agevoli la “migrazione” dei propri pazienti

lunedì 07 dicembre 2015

FNOMCEO: Cassazione Penale  – MMG in pensione e passaggio di pazienti al suo collega – Non integra il reato di truffa il fatto che un medico di medicina generale al momento del pensionamento agevoli la “migrazione” dei propri pazienti nella lista del suo collega, addirittura sostituendosi di frequente a questi nell’assistenza medica. Tutto ciò costituisce indubbiamente un illecito quanto meno sotto il profilo amministrativo per violazione dei doveri nascenti dalla Convenzione, ma tuttavia tale condotta non è riconducibile alla fattispecie legale tipica del reato di truffa.Sentenza n. 44677/15
FATTO: Con ordinanza in data 8/6/2015 , il Tribunale per il riesame di Genova, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza 20/5/2015 con la quale il Gip di Genova aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 85.150,79 nei confronti dei medici R.E. e B.D., ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ordine al reato di truffa in danno della (OMISSIS) genovese, disponeva in danno dei due indagati il sequestro preventivo di somme di denaro, valori mobiliari, beni mobili ed immobili, fino a concorrenza della somma indicata dal P.M..Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli interessati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p.  eccependo che nella fattispecie non è ipotizzabile neanche astrattamente il reato di truffa in quanto i pazienti assistiti dal dr. R. E., al momento del pensionamento di costui sono migrati volontariamente nella lista del dr. B.D. e l'Asl avrebbe comunque dovuto sostenere il loro costo, a prescindere dall'attività effettivamente svolta in loro favore dal medico di famiglia. Di conseguenza non esisterebbe il requisito del danno (patrimoniale) ingiusto. In subordine entrambi i ricorrenti deducono violazione degli artt. 640 quater e 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p. eccependo che la somma sequestrata supera il valore del prezzo o del profitto ricavato dal reato.
DIRITTO: Nel caso di specie non è configurabile un danno patrimoniale nel fatto che l'Asl abbia pagato al medico convenzionato dr. B. D. i compensi derivanti dalla scelta liberamente effettuata dagli ex pazienti del dr. R.E. dopo che quest'ultimo aveva cessato il servizio per il pensionamento. Se, infatti, costituisce indubbiamente un illecito quanto meno sotto il profilo amministrativo per violazione dei doveri nascenti dalla Convenzione - il fatto che il dr. B.D. si sia fatto sostituire nell'attività di assistenza medica dal dr. R.E., tuttavia tale condotta non è riconducibile alla fattispecie legale tipica del reato di truffa. Non è contestabile, infatti, che nella fattispecie i pazienti passati in carico al dr. B. abbiano, comunque, ricevuto l'assistenza medica prevista dalla Convenzione per i medici di famiglia, da soggetto qualificato, dotato di competenza specifica. Pertanto l'Asl ha pagato al dr. B. D. la quota individuale destinata a garantire l'assistenza del medico di famiglia a ciascun paziente a fronte di una situazione in cui B.D. ha assicurato comunque il servizio, sia pure facendosi indebitamente sostituire da altro medico dotato, comunque, della necessaria competenza e qualificazione professionale. Il danno patrimoniale si sarebbe verificato per l'Asl soltanto nell'ipotesi che avesse pagato la quota paziente a fronte di un'assistenza medica non effettivamente prestata, ovvero prestata da soggetto non qualificato, ovvero se avesse dovuto pagare un compenso extra al sostituto del medico convenzionato