Mmg: mancata cancellazione dell’assistito deceduto non obbliga al compenso

L'azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento

mercoledì 26 novembre 2014

Doctor33

La convenzione dei medici di medicina generale sancisce che "la revoca da operarsi da parte dell'assistito ha effetto dal giorno dei decesso" e che "l'azienda è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento".

La disposizione prevede, quindi, che tale fattispecie di revoca ha effetto dal giorno del decesso dell'assistito, ma non prevede in alcun modo che “nel caso in cui l'azienda non adempia tempestivamente all'obbligo di comunicazione a suo carico ne derivi l'effetto dell'inefficacia dell'evento, vale a dire del decesso dell'assistito, con conseguente protrazione degli obblighi a carico dell'azienda stessa fino a quando non abbia provveduto a comunicare l'evento ai sanitari interessati”.

 Pertanto, deve ritenersi che “la cessazione del diritto dei sanitari convenzionati ai compensi per le loro attività a favore degli assistiti, e dell'obbligo delle aziende sanitarie di erogare loro questi compensi, è collegata all'evento morte degli assistiti, e non alla comunicazione formale di esso da parte dell'azienda sanitaria al singolo sanitario interessato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]