IRAP e mmg. Ulteriori pronunce della Cassazione

La medicina di gruppo, svolta in convenzione con il SSN, non è equiparabile all'attività degli studi professionali associati

martedì 19 luglio 2016

Fonte FIMMG Notizie

La medicina di gruppo, svolta in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non è equiparabile all'attività degli studi professionali associati né tanto meno ad alcuna forma societaria; dunque non si applica in questo caso il tributo. Sempre che non vi siano beni strumentali o apporto di lavoro di terzi di entità superiore a quel «minimo indispensabile» per l'esercizio dell'attività professionale. A riaffermarlo è la 6ª sezione civile della Cassazione che, dopo il recente intervento delle sezioni unite, con tre diverse sentenze dei giorni scorsi ha bocciato la pretesa erariale sull'Irap dei medici.

Le pronunce nn. 14408, 14409 e 14412 del 2016, depositate il 14 luglio, si rifanno tutte alla sentenza n. 7291/16 delle sezioni unite (si veda ItaliaOggi del 14 aprile scorso). Le pronunce, risolvendo un contenzioso aperto da anni, hanno stabilito che gli studi medici convenzionati con il Ssn non pagano Irap, in quanto non assimilabili alle associazioni senza personalità giuridica previste dall'articolo 5 del Tuir (per esempio, studi associati di avvocati o commercialisti, che invece pagano sempre).

Le tre decisioni, allineandosi al principio espresso dalle sezioni unite, evidenziano che la medicina di gruppo «è un organismo promosso dal Ssn, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione». Per il verificarsi di quest'ultima, però, «è insufficiente l'erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale».