Il problema della carenza di MMG si vuol risolvere cosi !

Disegno di Legge: Sanatoria definitiva laureati dopo il 31 dicembre 1994 ed abilitati all'esercizio della professione

venerdì 17 novembre 2017

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1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, è riconosciuto il diritto acquisito di esercitare le attività di medico generico, in assenza di diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 21 della medesima direttiva 2005/36/CE ai soggetti iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia entro il 31 dicembre 1991, e laureati successivamente al 31 dicembre 1994, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere svolto negli anni compresi tra il 1994 ed il 2008 attività di medico in qualità di medico sostituto di ambulatorio di medicina generale per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi;

b) avere svolto negli anni compresi tra il 1994 ed il 2008 attività di medico sostituto di continuità assistenziale per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi;

c) avere svolto negli anni comprese tra il 1994 ed il 2008 un'attività equipollente alla medicina generale per un periodo di almeno dodici mesi.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto di cui al comma 1, i periodi relativi alle attività di cui alle lettere a)b) e c) del medesimo comma 1 sono fra loro cumulabili.

3. I medici destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo possono continuare a presentare le domande di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione triennale in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.