Assenza durante la visita fiscale: le conseguenze

Il lavoratore può essere licenziato se risulta più volte assente alla visita fiscale durante lo stato di malattia

giovedì 18 gennaio 2018

Fonte: Doctorsite

Un lavoratore ha subito un licenziamento per motivi disciplinari determinato dalla ripetuta assenza, per quattro volte, alla visita di controllo, in mancanza di idonee giustificazioni per l’impossibilità di essere presente al domicilio eletto nelle fasce di reperibilità. Il lavoratore ha impugnato tale licenziamento, giungendo al giudizio della Corte di Cassazione.

Si precisa che la visita fiscale è l’accertamento medico predisposto dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente. Il medico deve essere incaricato dall’Inps (e non direttamente dall’azienda) e deve recarsi presso il domicilio del dipendente per visitarlo. E’ importante puntualizzare che il dipendente deve essere reperibile in casa al momento della visita fiscale indipendentemente dal fatto che la malattia gli permetta di uscire o meno. L’assenza alla visita Inps è un comportamento illecito a prescindere dalla gravità della malattia e dall’effettiva presenza di un autentico certificato medico. Nel caso di assenza dal lavoro per malattia il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio tutti i giorni, inclusi la domenica e i festivi: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (per i dipendenti pubblici); dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (per i dipendenti del settore privato). Resta fermo il fatto che il lavoratore può allontanarsi da casa al di fuori di queste fasce orarie solo se l’uscita non corre il rischio di peggiorare il suo stato di malattia. Il dipendente ha infatti l’obbligo di guarire nel minor tempo possibile, senza esporsi a rischi non necessari. Il dipendente che salta la visita fiscale dell’Inps è punito con una sanzione disciplinare. Nel caso di assenza alla prima visita domiciliare perde l’indennità per dieci giorni. A questo punto il dipendente è tenuto a presentarsi per il controllo successivo il giorno non festivo presso l’ambulatorio dell’Inps; in caso di seconda assenza, e se il lavoratore non presenta giustificazioni valide entro dieci giorni, l’Inps sospende il 50% del trattamento economico fino al termine della malattia. Dalla terza assenza, l’indennità è sospesa del tutto. Il lavoratore non rischia solo la sospensione dell’indennità, in quanto la ripetuta assenza alle visite fiscali è motivo sufficiente per legge a licenziare il dipendente per giusta causa. Esistono casi del tutto particolari nei quali l’assenza alla visita fiscale è giustificata (sono considerati validi motivi di assenza alla visita il ricovero ospedaliero e la concomitanza di visite mediche considerate urgenti e inderogabili). E’ ovviamente giustificato anche il dipendente assente per causa di forza maggiore, come in caso di grave pericolo per sé o per i parenti. Non può, infine, ricevere sanzioni il dipendente che non si fa trovare in casa per un periodo già accertato da una precedente visita di controllo: la legge stabilisce infatti che il lavoratore non può ricevere più di una visita al giorno.

Ciò detto, tornando al merito della sentenza della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2016, n. 24681, si ritiene utile precisare che la Suprema Corte ha sottolineato che, allo scopo di giustificare l’assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità, non è sufficiente produrre un certificato medico che attesti l’effettuazione di una visita specialistica, ma è necessario che il lavoratore dimostri che tale visita non poteva essere effettuata in altro momento della giornata.

Per questo motivo la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del lavoratore, ha ritenuto che il licenziamento disciplinare irrogato al predetto rappresenti una misura proporzionata rispetto alle svariate assenze alla visita domiciliare, ancorché alcune di queste fossero giustificate da certificati medici, per i quali il lavoratore, tuttavia, non ha potuto provare che potessero essere svolte in altri orari rispetto alle fasce di reperibilità.