Circolare fisco esenta Mmg da Irap. Ora stop a sentenze difformi

Carmine Scavone: un trionfo per la FIMMG

venerdì 27 maggio 2016

Doctor 33

«La sentenza 9451 di Cassazione di pochi giorni fa, che esenta il medico di famiglia dal pagamento dell'Irap se ha un dipendente, e il suo successivo recepimento con la circolare Entrate 20/E, rappresentano un trionfo della medicina generale e in particolare della Fimmg. D'ora in poi non ci dovremo più aspettare sentenze difformi dei giudici tributari di fronte a situazioni analoghe per non dire uguali. E d'ora in poi il medico che pagava l'Irap pur lavorando allo stesso modo del suo collega che aveva vinto il ricorso non dovrà più anticipare la tassa e poi chiedere il rimborso: potrà non pagare». Carmine Scavone vicesegretario Fimmg commenta la recente uscita della circolare 20 E che per i medici di famiglia prende atto delle sentenze di Cassazione 7241 e 9451 di quest'anno. La prima esonera le medicine di gruppo con dipendente o collaboratore dal pagamento dell'Irap; la seconda -del 10 maggio scorso - esonera il medico convenzionato con un solo dipendente che svolge mansioni di segreteria "generiche". Per i mmg è dovuta l'Irap da "autonoma organizzazione" solo se ci sono elementi -da valutare volta per volta ad opera del Fisco- che superino lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione stessa (l'Agenzia cita la circolare 28/E del 28 maggio 2010). Scavone ricorda come sia stata la commissione Fisco Fimmg a sostenere in tutti i gradi di giudizio il medico che alla fine si è visto dar ragione dalla Suprema Corte a Sezioni unite nei giorni scorsi. 

«Il fatto che quella sentenza sia stata ripresa come fondamento di una circolare delle Entrate è per noi un trionfo, è il massimo di quanto potessimo ottenere, perché - fatti salvi casi particolari - mette al riparo tutta la categoria da accertamenti del Fisco, che fin qui erano sicuri a fronte del mancato pagamento dell'imposta». Certo, «la risoluzione totale dei nostri problemi sarebbe una legge che sancisce cos'è l'autonoma organizzazione, ma è dura, non si tratta di un appuntamento in cima all'agenda del Legislatore. Per il medico che svolge a tempo pieno la sua attività in convenzione il problema è risolto». Tutto da vedere è come possa influire sulla quota residua di libera professione del Mmg quanto l'Agenzia delle Entrate afferma in relazione all'Irap del medico ospedaliero nella stessa circolare 20 E.

In questo caso l'Agenzia chiarisce un dubbio. La Finanziaria 2016 afferma che per non pagare l'Irap sulla sua libera professione il medico ospedaliero deve trarre da quell'attività meno di un quarto del suo reddito. Ma si parla di reddito complessivo (dipendente più autonomo) o di solo reddito di lavoro autonomo? La circolare sposa la seconda interpretazione: se il reddito di libera professione prodotto dal medico con fattori produttivi propri supera il 25% di quello prodotto con fattori altrui (intramoenia ad esempio) quel medico paga l'Irap, se non lo supera non la paga. In pratica non rileva ai fini Irap un'attività intramuraria sviluppata. Alla fine però pochi medici dipendenti che non fossero già esenti potranno dirsi beneficiati dalla norma. La circolare dispone infine che, per l'autonoma organizzazione, sono irrilevanti l'ammontare del reddito professionale realizzato e le spese direttamente connesse alla predetta attività di medico.