Polo Unico della medicina fiscale e dirigenza pubblica

Deleghe al Governo in ambito di Riorganizzazione amministrazioni pubbliche

mercoledì 19 agosto 2015

Fonte FNOMCeO

Sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n. 124  recante “Deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle amministrazioni pubbliche”. Il provvedimento che entra in vigore il 28 agosto 2015 prevede tra l’altro l’istituzione del Polo Unico della medicina fiscale. 
L’art. 17 dispone infatti la riorganizzazione delle funzioni  in  materia  di  accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei  dipendenti pubblici, al fine di  garantire  l'effettività  del  controllo,  con attribuzione all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  della relativa competenza  e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle amministrazioni pubbliche  per  l'effettuazione  degli  accertamenti,previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la definizione  delle   modalità   d'impiego   del   personale   medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso  alle liste di cui all'articolo  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. L'articolo 11 delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Nell’istituire il sistema della dirigenza pubblica, viene disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente). Nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati è stato specificato che dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato è escluso il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché di talune autorità indipendenti. Al comma 1, lettera p), laddove sono definiti i principi fondamentali di delega per la disciplina del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, durante l'esame alla Camera dei Deputati è stata introdotta la specificazione che le disposizioni in oggetto si riferiscono anche agli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Inoltre è stata aggiunta la disposizione in base alla quale il sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali deve tenere conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell'equilibrio economico dell'azienda. È stato infine introdotto un nuovo criterio direttivo per l'adozione dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica nel settore sanitario, volto a definire le modalità per l'applicazione delle norme di cui alla presente lettera p) in particolare alle aziende ospedaliero-universitarie. E' stata infine aggiunta, con la lettera q), la previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti