Stato di necessità e responsabilità medica: cause di esclusione

La sentenza della Cassazione 13919 del 7 luglio scorso tocca il caso dell'emotrasfusione

mercoledì 24 agosto 2016

Dott-Nett - Leggioggi

La Sezione III della Cassazione Civile, con la sentenza n. 13919 del 7 luglio scorso, ha stabilito che lo stato di necessità non è evocabile nella infezione da emotrasfusione. Infatti, l’urgenza contemplata dai protocolli sanitari si traduce nella organizzazione interna finalizzata alla gestione dell’emergenza.


Il caso


A seguito di una ferita grave dovuta ad un colpo d’arma da fuoco accidentale, un militare è sottoposto a varie trasfusioni. Ma proprio da queste, lo sfortunato militare ha contratto un’epatite acuta che lo ha poi condotto alla morte.
Sentito il parere dei congiunti, il Tribunale aveva dichiarato l’azione risarcitoria nei confronti del Ministero della Salute prescritta, rigettando inoltre l’azione contrattuale contro l’ospedale, che riteneva in quel frangente di aver operato in stato di necessità ed urgenza.
Dopo che anche la Corte di Appello aveva confermato la decisione, i congiunti avevano deciso di ricorrere alla Cassazione.


Stato di necessità: cos’è e come funziona


Quando una struttura ospedaliera effettua un’operazione d’urgenza, non opera in stato di necessità; pertanto non è esentata dagli obblighi che scaturiscono dalle ordinarie regole di prudenza, che sono peraltro organizzate all’interno della strutture ospedaliere con dettagliati protocolli medico-chirurgici ai quali i professionisti sanitari operanti nella struttura si devono attenere.
Affinché lo stato di necessità sia ravvisabile e sia possibile l’esclusione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 2045 cod. civ., deve sussistere la necessità di salvare sé od altri dal pericolo reale di un danno grave alla persona.
Stando a quanto stabilisce la norma, un soggetto si deve trovare fortuitamente in una situazione imprevista ed imprevedibile – indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo su quanto stia accadendo – all’interno della quale è giustificabile soltanto il compimento da parte sua di scelte, altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purché finalizzate alla necessità di salvare sé od altri dalla imprevista e imprevedibile situazione di pericolo.
Secondo il Supremo Collegio, l’elemento della imprevedibilità è strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione. Altrimenti, una situazione di pericolo dovrebbe esser affrontata e risolta nei modi ordinari, senza che sia richiesto o giustificato un intervento da parte di un soggetto che possa al contempo ledere altri diritti.


Quali sono i doveri della struttura sanitaria


Tuttavia, la mera necessità di intervenire d’urgenza con un intervento chirurgico per salvare la vita di un’altra persona non può integrare tale elemento di “imprevedibilità”, a meno che il medico non sia al di fuori di una adeguata struttura sanitaria senza la possibilità di raggiungerla, mettendo altrimenti a repentaglio la vita della persona in pericolo.
Esclusivamente in questa circostanza, quindi, non potranno essere presi in considerazione da chi interviene i controlli preventivi e gli standard di sicurezza e di igiene imposti all’ospedale per il suo ordinario funzionamento, sia come struttura di cura che come struttura chirurgica.