Il Tar chiede all'Asl di "rivalutare" la graduatoria del 118

«Il bando non conteneva alcuna prescrizione immediatamente lesiva della posizione giuridica dei ricorrenti.

sabato 20 dicembre 2014

Quotidiano Puglia (Brindisi)

«Il bando di concorso non conteneva alcuna prescrizione immediatamente lesiva della posizione giuridica dei ricorrenti. La Asl rivaluti la graduatoria». Così, in estrema sintesi, ha deciso la seconda sezione di Lecce del Tribunale amministrativo regionale, che, pronunciandosi nel merito, ha riconosciuto le ragioni che avevano spinto tre medici partecipanti alla selezione pubblica indetta dall'Asl di Brindisi il 7 novembre 2013 (per la copertura degli ambiti carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale e l'assegnazione di incarichi a tempo indeterminato su tali posizioni vacanti) ad impugnare l'atto di approvazione della graduatoria valida a copertura del personale del Servizio 118.

Oggetto della contestazione, i criteri che avevano indotto l'Azienda sanitaria (rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni) a ritenere i professionisti ricorrenti non idonei. «Il bando di concorso e le norme collettive - hanno chiarito i giudici Rosaria Trizzino, presidente, Ettore Manca, consigliere, Marco Rinaldi, Referendario, Estensore - richiedevano soltanto che gli aspiranti fossero in servizio alla data del 31 marzo 2012.

Non era prescritto l'ulteriore e più stringente requisito della continuità del servizio: detto titolo è stato richiesto per la prima volta solo nella delibera di approvazione della graduatoria quale requisito necessario ai fini della valutazione di idoneità delle istanze pervenute». L'esistenza di tale integrazione del bando, si legge tra le righe della sentenza, è riconosciuta dalla stessa Asl, che nella memoria difensiva parla di "integrazioni", "aggiustamenti" e "s-pecificazioni" del bando.

«L'integrazione del bando è illegittima», hanno chiarito i giudici, precisando che il bando di concorso vincola non solo i concorrenti, ma in primis la stessa Pubblica amministrazione, che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione. Le norme del concorso non possono dunque essere modificate o integrate né in pendenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione né successivamente alla loro scadenza, ciò comportando la violazione della par condicio.

Deve quindi escludersi, per i giudici, che la Pubblica amministrazione possa integrare nel corso della procedura selettiva i requisiti di partecipazione o i criteri di valutazione dei titoli. «Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di innovare o modificare le previsioni del bando, deve emettere -ha sentenziato il Tar - un successivo avviso e intervenire in autotutela sull'originaria lex spe-cialis, che, diversamente, resta immodificabile».