Acquisto di carburante e fatturazione elettronica

I chiarimenti della Commissione Fisco: in soffitta le schede carburante !

venerdì 01 giugno 2018

Al fine di fornire un supporto di carattere operativo all’attività svolta dal MMG, la Commissione Fisco intende mettere in evidenza gli aspetti peculiari relativi all’obbligo di fatturazione elettronica, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2018 per quanto riguarda le cessioni di benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione.

 

La Commissione Fisco ha pertanto strutturato le risposte ad alcune FAQ, relative all’obbligo di pagamento e di fatturazione elettronica ai fini di detraibilità della spesa, finalizzate a consentire una puntuale valutazione interpretativa della nuova normativa.

 

Obbligo di emissione dal 1° luglio 2018
Alla luce delle precisazioni sin qui rilasciate dalla Agenzia delle Entrate – Circ. n. 8 del 2018 cit. - sembra delinearsi, in relazione alla posizione tributaria del MMG, l’obbligo di farsi rilasciare dal distributore di carburante – ai fini della deducibilità del costo – la fattura elettronica con l’IVA esposta: documento che il MMG provvederà a registrare nell’ambito delle fatture ricevute e a trattare fiscalmente in base alle attuali disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir.


Ciò in considerazione del fatto che, in particolare l’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018, ha previsto che "…Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica", nello specifico per quelle operazioni ove l’acquirente informi il rivenditore che l'acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.

 

L’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal prossimo 1° luglio concerne le cessioni di benzina e gasolio cessioni di benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione (vanno, al momento, conseguentemente esclusi i motori che fanno parte di utensili di giardinaggio, gruppi elettrogeni, etc.).

 

Deduzione e detrazione: condizioni da soddisfare
Le deduzioni fiscali dei costi e le relative detrazioni IVA potranno essere pertanto riconosciute esclusivamente qualora le spese per l’acquisto del carburante siano effettuate attraverso mezzi di pagamento tracciabili e documentate a mezzo fattura elettronica.
A tal fine sarà necessario che vengano utilizzati come mezzi di pagamento:
- carte di credito carte di credito
- carte di debito ovvero prepagate
nonché gli altri mezzi individuati con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile scorso dell’Agenzia delle Entrate, ossia:
- assegni, bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- mezzi elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005.
È ammessa come modalità di pagamento l’utilizzo di carte e buoni carburante.
Ciò, naturalmente, non comporta il divieto di pagamento in contanti ma a chi pagherà in tal modo sarà inibita la contabilizzazione del costo nella propria contabilità.

 

Fattura elettronica: contenuto
La fattura elettronica, che va a sostituire la scheda carburante (la cui disciplina era contenuta nell’abrogato D.P.R. n. 444/1997) è costituita da un file in formato xml. 
La fattura elettronica sarà, pertanto, trasmessa dal Titolare della rivendita di carburante – soggetto passivo d’imposta - al Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Amministrazione finanziaria che, oltre ad inviare al MMG la fattura, provvederà ad acquisire e memorizzare la singola operazione.
In sostanza, la veicolazione di tutte le fatture attraverso il Sistema di interscambio, in documenti in formato Xml, permetterà all’Amministrazione finanziaria di avere a disposizione, in tempo reale, i dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, informazione che attualmente è acquisita attraverso la comunicazione periodica delle fatture.


Anche per il contenuto della fattura elettronica è necessario far riferimento a quanto stabilito dagli articoli 21 e 21 bis del decreto IVA e pertanto non sarà necessaria, relativamente alle cessioni di carburanti ad uso autotrazione, l’indicazione della targa ovvero di altro estremo identificativo del veicolo, come invece avviene per la “scheda carburante”.


Sul punto, merita di essere segnalato che, nelle motivazioni al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, è precisato che l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “Mezzo di Trasporto” del file della fattura elettronica.

 

Beni e servizi acquistati contestualmente al carburante
Qualora in un’unica fattura trovino esposizione più acquisti (beni, servizi, carburante ad uso autotrazione), e per alcuni di essi sia previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, l’utilizzo della fattura elettronica è imposto in relazione all’intera operazione.

 

Fattura differita e documento riepilogativo
E’ ammessa la possibilità di emettere, da parte del titolare della rivendita di carburante nei confronti del MMG acquirente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di vendita di carburante, un’unica fattura riepilogativa per gli eventuali vari acquisti di carburante avvenuti nel corso del mese precedente presso lo stesso distributore.
Per quanto concerne le fatture di importo inferiore a 300 euro, emesse nel corso del mese, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di annotare un documento riepilogativo all’interno del quale indicare i numeri delle fatture al quale fa riferimento (circolare n. 8/E del 30 aprile 2018).

 

Conclusioni
Dal 1° luglio 2018 si avrà, dunque, il grande debutto della fatturazione elettronica, relativamente alle vendite di carburanti, che rappresenta un formidabile bacino di fonti informative, commerciali e finanziarie, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Il tutto senza prescindere dalla considerazione che l’abbinamento alla fattura elettronica dei pagamenti tracciabili – dal 1° luglio disposto per la cessione dei carburanti – potrebbe, ben presto, essere generalizzato a tutte le operazioni con i consumatori finali.
Ciò che ci si deve auspicare è che questi obblighi possano finire per favorire i MMG, nel senso di esonerarli dalla trasmissione di quei dati – rinvenibili nelle fatture elettroniche o nell’anagrafe dei rapporti finanziari - già in possesso dell’Amministrazione finanziaria: circostanza questa che dovrebbe tradursi in una riduzione dei costi di gestione amministrativa (commercialista) per il MMG che una trasmissione continua dei dati all’Amministrazione finanziaria inevitabilmente potrebbe comportare.
Solo in tal modo si vedrà attuato il principio recato dall’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente –, fin qui sempre trascurato, secondo cui “… al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. 
Sarà premura della Commissione l’immediata comunicazione di eventuali variazioni interpretative della norma citata che dovessero consentire una facilitazione nella gestione documentale dei riscontri d’acquisto.