Cassazione: il medico non paga l’Irap dichiarata

Il libero professionista, che è esente dall'Irap, può contestare la richiesta del Fisco

mercoledì 20 luglio 2016

Fonte: Sole 24 ore Sanità

Il libero professionista, che è esente dall'Irap, può contestare la richiesta del Fisco. Per la Cassazione, sentenza 14496/16 , depositata il 15 luglio 2016, il contribuente può sempre rettificare la dichiarazione sulla base di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione. Deve essere perciò accolto il ricorso del medico che, pur avendo dichiarato di dovere pagare l'Irap, ha poi presentato ricorso contro la cartella di pagamento. 
Ecco i fatti. L'agenzia delle Entrate di Salerno, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione di un medico di base, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ha riscontrato il mancato pagamento dell'Irap per l'anno 2002, dichiarata dal contribuente, ma non versata.
L'agenzia delle Entrate ha quindi iscritto a ruolo l'Irap dichiarata e non versata. Contro la cartella di pagamento, il medico ha presentato ricorso, per la ragione che non aveva un'organizzazione tale da giustificare il pagamento dell'Irap. La Commissione provinciale di Salerno, con sentenza del 24 aprile 2007, ha rigettato il ricorso del contribuente, mentre quella regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza 45/2009, ha dichiarato l'appello inammissibile, con l'argomento della non impugnabilità della cartella di pagamento.
Il contribuente presenta ricorso in Cassazione, ritenendo che il fatto di avere dichiarato di dovere l'Irap non esclude il diritto di impugnare la cartella che ne costituisce la liquidazione. Per la Cassazione, il motivo è fondato. Per i giudici di legittimità, «in materia tributaria, l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36- bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (sezione 5, n. 9872 del 2011)». Per nuovi elementi di conoscenza o di valutazione, si deve tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale che si è avuta in materia Irap, visto che i singoli professionisti e le imprese individuali sono esclusi dall'Irap, anche se esercitano l'attività con un dipendente. È questo quanto stabilito dalla Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 9451/16, depositata il 10 maggio 2016. In questo modo, la Cassazione ha messo la parola fine ad una delle più rilevanti questioni in materia Irap, che erano state sottoposte ai giudici di legittimità già dal 2015. Per la Cassazione, sentenza 9451/16, sono estranei al tributo regionale i singoli professionisti, gli agenti e rappresentanti di commercio, gli artigiani e le imprese individuali che esercitano l'attività senza superare «la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Per le sezioni unite della Cassazione va enunciato il seguente principio di diritto: con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
• sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
• impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, o meramente esecutive.
In questo caso si ha un'attività soggetta a Irap, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall'opera del professionista o dell'imprenditore. Al contrario, l'Irap non è dovuta quando l'apporto del professionista o dell'imprenditore, con l'impiego di pochi beni strumentali e con un solo dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive, costituiscono l'esclusiva attività produttiva, fermo restando che l'attività esercitata non può in alcun modo prescindere dall'opera del professionista o dell'imprenditore. Per mansioni meramente esecutive, si intendono, oltre a quelle di segreteria, anche altre mansioni quali, ad esempio, quelle infermieristiche o di pulizia dei locali.