Fatture mediche, bolli più cari

di Alberto Santi (Sole24ore Sanità)

giovedì 18 luglio 2013

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Bollo salato dal 26 giugno su atti, fatture, ricevute e documenti dei medici. Il rincaro, disposto dall'articolo 7-bis, comma 3, del Dl 26 aprile 2013, n. 43, inserito in sede di conversione dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (che ha tra gli scopi l'accelerazione della ricostruzione in Abruzzo), tocca da vicino gli operatori del comparto sanitario, medici, Asl, aziende ospedaliere e Irccs.

Gli importi degli aumenti. Ad aumentare sono stati gli importi dell'imposta di bollo stabiliti in misura fissa. In particolare, a seguito degli aumenti, gli atti che erano soggetti a imposta di bollo nella misura fissa:
- di 1,81 euro, sono soggetti a imposta nella misura di 2,00 euro;
- di 14,62 euro, sono soggetti a imposta nella misura di 16,00 euro.
L'aumento dell'imposta di bollo è stato disposto per reperire risorse per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto dell'aprile 2009. Come si vede anche dalla tabella, si tratta di una vasta casistica di atti (nonché di documenti e di registri) formati dal 26 giugno scorso.
Dove si applicano. In particolare, sono soggetti a tale misura a esempio gli atti pubblici, le scritture private autenticate e le relative copie autentiche, le istanze alla pubblica amministrazione (tranne che per i concorsi pubblici), gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione e giurisdizionali. L'imposta riguarda anche il libro giornale e quello degli inventari, ma solo per i blocchi di 100 pagine ciascuno, posti in uso dopo la data del 26 giugno. Pertanto, le marche già apposte sui libri in uso non vanno integrate.
Viene poi aumentata la misura dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972. Sempre che gli atti e i documenti siano di importo superiore a euro 77,47, si passa, così, da 1,81 euro a 2,00 euro. Si tratta, in particolare, degli estratti conto, delle lettere e degli altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, duplicati e copie.

Le esenzioni. La tariffa stabilisce numerose esenzioni dal tributo, come a esempio quelle relative a stipendi, pensioni, copie di cartelle cliniche, fatture all'esportazione o intracomunitarie ecc.
Sono soprattutto incise da questo aumento, per quanto rileva in questa sede, le fatture emesse dai professionisti dell'area medica e sanitaria per le prestazioni esenti, ovvero le ricevute per i ticket sanitari. Sulla fattura originale da consegnare al cliente, infatti, di importo superiore a euro 77,47 in poi, si deve applicare la marca da bollo da 2,00 euro.
I medici. Poiché ai fini dell'imposta di bollo il momento impositivo coincide con il momento di formazione dell'atto, le nuove misure dell'imposta si applicano a tutte le fatture, ricevute, notule (esenti da Iva, evidentemente e di ammontare superiore a 77,47 euro) formate e rilasciate a partire dal 26 giugno di quest'anno.
I medici che siano ancora in possesso dei "vecchi" contrassegni da 1,81 euro possono tuttora utilizzarli, integrandoli nella misura opportuna, e richiedere l'emissione di contrassegni da 0,19 euro.
Si ricorda che nel caso in cui, in relazione a un atto formato dopo la data suddetta, il medico continui a far uso del bollo nella misura di 1,81 euro, si configurano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni di legge. 
A esempio, se il medico appone sulla fattura il "vecchio" contrassegno da 1,81 euro, anziché quello da 2,00 euro, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Dpr 642/1972, è dovuta la sanzione che va dal 100% al 500% della maggiore imposta dovuta di 0,19 euro.
Obblighi e sanzioni. L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, ma anche il paziente che riceve dal medico la fattura irregolare per quanto riguarda il bollo è solidamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento della differenza di imposta.
Tuttavia, la parte cui viene consegnato un atto non in regola con le disposizioni sul bollo (nel nostro caso, il paziente che riceve la fattura del medico), alla formazione del quale non abbia partecipato, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In questo caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità (sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori), mentre la sanzione è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l'atto (quindi, il medico).
Se, invece, nessuna delle parti provvede al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione.

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