Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno l'onere di redigere ed aggiornare il "patient summary",

giovedì 26 novembre 2015

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 recante "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico", in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 12 del D.L. 179/12 il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistite.
Scopo principale del fascicolo sanitario elettronico (FSE) è quello di agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura.
Il DPCM in esame, che riguarda i sistemi sanitari regionali e del!e province autonome di Trento e Bolzano, coinvolge attivamente medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici e operatori del sistema sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie pubbliche e private.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno l'onere di redigere ed aggiornare il profilo sanitario sintetico o "patient summary", documento socio sanitario informatico relativo all'assistito che ne riassume la storia clinica e la sua situazione corrente conosciuta e ne favorisce un corretto inquadramento in caso di presa in carico da parte del sistema sanitario nazionale a garanzia della continuità di cura.
Il decreto stabilisce le modalità di acquisizione del consenso dell'assistito per la compilazione del fascicolo sanitario elettronico, le modalità di istituzione e gestione del medesimo, le modalità di accesso, consultazione e modifica dei dati e le modalità di distinzione fra i dati certificati dal sistema sanitario nazionale e i dati inseriti dall'assistito nella parte del fascicolo da lui modificabile, il c.d. "taccuino personale dell'assistito".
Rilevante risulta essere la disciplina del consenso, che va prestato per ogni alimentazione del fascicolo con nuovi dati ed è sempre revocabile da parte dell'assistito. La revoca del consenso non implica la cessazione della presa in carico dell'assistito da parte del sistema sanitario nazionale, ma implica, unicamente, l'impossibilità per il medico di servirsi delle informazioni disponibili nel fascicolo sanitario elettronico per le finalità di cura.
Si sottolinea che per la definitiva attuazione del decreto illustrato occorrerà la pubblicazione di ulteriori decreti delegati in corso di emanazione.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia, si allega copia del decreto indicato in oggetto unitamente all'allegato inerente al disciplinare tecnico, con l'indicazione dei formati e delle concrete modalità e regole di trattamento dei dati (All. n. 1).