Congedo parentale e non solo

In due disegni di legge i principali cambiamenti e novità previste per il 2015

mercoledì 18 marzo 2015


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Nel Consiglio dei Ministri tenutosi il 20 febbraio scorso il Governo ha approvato altri due schemi di Decreti Legislativi sempre in attuazione del Jobs Act, apportando importanti cambiamenti delle indennità di maternità e nel congedo parentale per madri e padri.

Uno di questi contiene disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014 (appunto, il Jobs Act). A subirne le modifiche è il dettato normativo del 2001 – Decreto Legislativo n.151 – ovvero il Testo Unico sulla maternità e la paternità e la finalità è quella di sperimentare importanti misure a tutela della maternità e paternità. Fra le novità più rilevanti che il nuovo Decreto Legislativo vuole portare troviamo:

estensione del congedo parentale (ex astensione facoltativa), grazie al quale i genitori potranno usufruire del prolungamento del congedo dal lavoro fino al raggiungimento dei 12 anni del bambino, mentre precedentemente il limite era di 8 anni.
prolungato il trattamento economico erogato per il congedo parentale, ovvero il 30% dello stipendio viene prolungato fino ai 6 anni di vita del bambino, anziché i 3 come stabilito in precedenza.
il congedo di maternità potrà essere fruito in ore invece che in giorni, la modifica permetterà di passare a una categoria di lavoro part time al 50%.
Alcune modifiche importanti saranno previste anche per i genitori adottivi e affidatari: il trattamento non prevederà distinzioni fra le due categorie di genitori. In più, le indennità di maternità vengono estese anche alle lavoratrici autonome e a quelle del settore agricolo che potranno assentarsi per 5 mesi con un assegno pagato. Una misura che sarà garantita in maniera automatica a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata, anche nel caso in cui il datore di lavoro non avesse versato i relativi contributi.

Importante novità in arrivo anche per i padri: in materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Per le madri libere professioniste è prevista la possibilità di avvalersi dell’indennità di maternità anche in caso di affidamento o adozione.

E non da meno, la modifica che vede il rinvio e la sospensione del congedo di maternità nel caso in cui il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata, ovvero la madre potrà chiedere la sospensione del congedo durante i tre mesi dopo il parto o durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata; potrà godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Le nuove modifiche che verranno apportate al Testo Unico sulla maternità e la paternità sono ancora in fase di sperimentazione e saranno valide solo nel corso del 2015: nel frattempo il decreto sta seguendo l’iter legislativo e prima di essere definitivo potrebbe essere sottoposto ad altre modifiche.

Aspettiamo gli esiti.

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