Gruppi e collaboratori, l'Irap si allontana dal medico di famiglia. Ecco le novità

Il medico non svolge attività organizzata se ha un collaboratore alle dipendenze, o se ha attrezzature diagnostiche

mercoledì 28 settembre 2016

Il medico non svolge attività organizzata se ha un collaboratore alle dipendenze, o se ha attrezzature diagnostiche che lo aiutano a svolgere i soli compiti convenzionali. Né può dirsi organizzato se è in gruppo; lo è invece se ha uno studio associato. Si è consolidata quest'estate una giurisprudenza di Cassazione che esenta i medici di famiglia-tipo dal pagamento dell'Irap. Le pronunce della VI Sezione civile numero 14408, 14409 e 14412, depositate il 14 luglio sono legate alla sentenza n. 7291/16 a sezioni unite secondo cui la medicina di gruppo è un organismo promosso dal Ssn per realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica.
Gruppi esenti - Per le pronunce citate, gli studi medici convenzionati con il Ssn non pagano Irap, in quanto non assimilabili alle associazioni senza personalità giuridica previste dall'articolo 5 del Tuir; associazioni di tale tipo, e soggette a Irap, sono invece gli studi associati di avvocati o commercialisti (si veda sentenza 7371/16 del 14/4). Se l'associazione è voluta dal Servizio sanitario pubblico, l'associarsi non è condizione sufficiente per essere soggetti all'Irap. Né è sufficiente per dover pagare l'Irap lo stipendiare infermiere o collaboratore: questi ultimi - come ha sostanzialmente detto un'altra sentenza-chiave, la 9451 del 10 maggio 2016- costituiscono lo standard "minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale" e avvalersi del loro apporto con funzioni di segreteria o "meramente esecutive", anche non occasionalmente, non configura presupposto impositivo.
Collaboratori esenti - Può farsi derivare dalla 9451 la recente sentenza 17432 della Cassazione Tributaria favorevole a un medico pugliese del Ssn a cui veniva "addebitata" in conto Irap la segreteria incaricata di rispondere alle telefonate che ha ricordato come sia individuata in una unità la soglia minimale "esente" di lavoro con apporto «mediato e generico» per «mansioni di segreteria o genericamente esecutive». E sempre restando sulla scia della 9451, ha avuto buon esito il braccio di ferro tra Fimmg Palermo ed Agenzia delle Entrate dopo che tra marzo e maggio 62 medici erano stati sottoposti ad accertamento per l'anno 2010 (alcuni pure per il 2011) ricevendo intimazione di pagamento perentorio entro 90 giorni. I medici, come comunicato dal segretario provinciale Luigi Galvano, si sono visti dare ragione in Commissione Tributaria: per essere assoggettati a Irap non basta avere alle dipendenze un collaboratore volto ad assicurare la continuità del servizio. Tutti gli avvisi di accertamento notificati sono stati annullati in autotutela dalla stessa Agenzia delle Entrate.
I limiti - A fine estate sono state emanate due importanti ordinanze. 
La prima interessa i medici, la seconda li "guarda da lontano" ed è un po' in controtendenza. Con ordinanza 17392/16 la Cassazione afferma che una spesa consistente per un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione non significa per il medico autonoma organizzazione. Non lo è ogniqualvolta il capitale investito non sia fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma gli è indispensabile per il lavoro che svolge in convenzione. La seconda ordinanza (la 17429) invece ravvisa autonoma organizzazione se il professionista sostiene spese ingenti per i collaboratori, e "bacchetta" una commissione tributaria emiliana che aveva consentito a un agente di commercio il rimborso dell'Irap perché non aveva particolare dotazione strumentale. L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso e la Corte le ha dato ragione: i giudici tributari non hanno considerato che negli anni rimborsati il contribuente retribuiva ordinariamente dei collaboratori familiari tra 20 e 50 milioni di lire annui. Non bastano evidentemente i numeri a testimoniare la "mera esecutività" del lavoro del collaboratore.
Mauro Miserendino