Chiarimenti sui promemoria della ricetta dematerializzata

La Regione Puglia vieta l'invio per mail del promemoria: risposta a un quesito di Federfarma

giovedì 16 marzo 2017

r_puglia/AOO_081/PROT/09/02/2017/0000716
Protocollazione in uscita
Alla cortese attenzione:
Direttori Generali delle AA.SS.LL.
e per il loro tramite
Responsabili aziendali della ricetta dematerializzata
Responsabili Servizi Farmaceutici
Federfarma Puglia Federfarma Provinciali Assofarm
Exprivia Healthcare IT S.r.l., mandataria RTI Edotto
InnovaPuglia S.p.A.
Segreteria Comitato Permanente Regionale (CPR) Medicina Generale e Pediatria Libera Scelta
Loro sedi
Oggetto: Quesito Federfarma Taranto. Promemoria ricetta dematerializzata.
E’ pervenuto dalla Federfarma di Taranto il quesito in allegato, in risposta al quale si ritiene opportuno richiamare a beneficio di tutti gli Enti in indirizzo il quadro normativo regolante la ricetta dematerializzata di cui al DM 2/11/2011, attuativo dell’art. 11 comma 16 del d.l. 78/2010, ed in particolare l’utilizzo del promemoria cartaceo.
Il D.M. 2/11/2011 prevede all’art.1 comma 4 che il medico prescrittore, all’esito positivo dell’invio telematico, rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello stabilito dallo stesso decreto. Su richiesta dell’assistito tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’allegato 1 dello stesso decreto.
Nello specifico l’allegato 1 del D.M. 2/11/2011 alla sezione 4.1 recante “Altri Canali per la Fruizione dei Servizi” stabilisce che “Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti. Il SAC renderà noti tali canali e le relative modalità di fruizione attraverso il sito del Ministero dell’economia e delle finanze (www.sistemats.it).
Ad oggi i canali alternativi previsti dal DM 2/11/2011 per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti non sono stati ancora resi noti dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tuttavia, il successivo DPCM 178/2015 recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” prevede che tra i documenti costituenti il fascicolo sanitario elettronico degli assistiti vi siano le prescrizioni, ivi incluse quelle farmaceutiche [si veda art. 2 comma 3 lett. a) ] e quindi anche il promemoria della ricetta dematerializzata.
Pertanto, ad oggi, l’unica modalità consentita in Regione Puglia (al pari di altre regioni) per la fruizione da parte dell’assistito del promemoria con canali alternativi alla stampa da parte del medico prescrittore è quella dell’accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico, che consente tra l’altro la visualizzazione e la stampa del promemoria nel formato previsto dalle specifiche regionali e quini nelle dimensioni usualmente note alle farmacie.
Alla luce del suddetto quadro normativo, l’invio da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del promemoria a mezzo email all’indirizzo indicato dall’assistito risulta, a parere di questa Sezione, non consentito. Si precisa, tra l’altro, che eventuali funzionalità presenti negli applicativi di cartella clinica dei medici che consentono l’invio del promemoria a mezzo email non sono mai stati autorizzati nelle attività di integrazione con il SIST Puglia. Pertanto i medici, che agiscono in tale modalità, si assumono la completa responsabilità dell’utilizzo di un canale non protetto per l’invio di un documento contenente dati sensibili.
Premesso quanto sopra, sull’obbligo di accettazione del promemoria con dimensioni diverse dal formato previsto non può che applicarsi un principio di ragionevolezza teso a favorire lo stesso assistito e a non arrecargli disservizio. Pertanto, si ritiene che, nei casi in cui il farmacista abbia provveduto ad acquisire il NRE (numero di ricetta elettronica) ed il codice fiscale dell’assistito completando in tempo reale l’intera erogazione in modalità telematica della ricetta demetarializzata come previsto dal D.M. 2/11/2011, inibendo una seconda erogazione con lo stesso promemoria, il Servizio Farmaceutico della ASL non debba contestare l’erogazione di tali prescrizioni alla farmacia che ha agito nell’interesse dell’assistito.
Si invia la presente alla segreteria regionale del comitato permanente per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta ai fini dell’inoltro alle Organizzazioni Sindacali di categoria.
Il Dirigente della Sezione (ing. Vito Bavaro)