Decreto Appropriatezza: i Presidenti d'Ordine Pugliesi scrivono a FNOMCeO

Si paventano dubbi di costituzionalità e gravi questioni deontologiche

martedì 02 febbraio 2016

Oggetto: Decreto del Ministro della Salute del 9/12/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20/01/2016.

 

Ill.mo Presidente,

il Decreto appropriatezza nei termini in cui è formulato pone diverse questioni su cui è necessaria una riflessione.

L’art.1 del Decreto limita l’applicazione della nuova disciplina solo alle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Se ne deve dedurre che tutte le altre prestazioni rese in regime diverso, ad esempio in regime di ricovero, non sono disciplinate da questo decreto e quindi non sottostanno alle indicazioni di appropriatezza contenute nel decreto. E’ noto che per appropriatezza si intende il garantire al cittadino le cure necessarie sulla base di conoscenze scientifiche validate e riconosciute dalla Comunità scientifica internazionale, impegnando ogni risorsa in interventi efficaci e tempestivi garantendo altresì la sicurezza del paziente.

Questa è una definizione che vale per ogni attività di cura. Se questo è vero, come è possibile che a parità di patologia il SSN garantisca o meno le cure a un cittadino a seconda del regime in cui questo si trova? Un medico che oggi opera in un reparto ospedaliero ha la possibilità di prescrivere al paziente ricoverato, ad esempio una TAC, senza i limiti del Decreto e domani, in servizio ambulatoriale sempre nella stessa struttura, si ritrova nelle condizioni di non poter prescrivere l’esame a carico del SSN ad un altro paziente con la stessa patologia perché il decreto lo descrive inappropriato.

E’ palese non solo la violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana, che vale per tutti i cittadini e non solo per quelli ricoverati, ma è evidente l’aberrazione che è stata inflitta alla professione.

Pare molto facile prevedere che, applicando il Decreto così come oggi è disegnato, un’intera fetta dell’assistenza e cioè quella della prevenzione non potrà trovare realizzazione, ponendo in crisi l’equilibrio del sistema che proprio con gli strumenti di prevenzione riesce a garantire la migliore assistenza salvaguardando i costi. Ed è altrettanto facile prevedere che le componenti non ambulatoriali e territoriali del sistema di assistenza del SSN dovranno farsi carico dell’intero onere assistenziale a cui comunque dovrà essere data una risposta efficace ed efficiente.   

Gli ordini sono i custodi della professione che l’art. 1 del Codice Deontologico ha informato ai principi etici di umanità, solidarietà, sussidiarietà per la tutela della salute individuale e collettiva. Pertanto, appare doveroso che il Comitato Centrale ponga attenzione alle questioni appena evidenziate al fine di svolgere compiutamente il proprio ruolo di massima espressione istituzionale della professione. 

Bari, 2 febbraio 2016

(Dott. Filippo Anelli)

 

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