Corsi di formazione obbligatoria 118: atto di diffida stragiudiziale

Si diffida a ritirare il provvedimento di frequenza obbligatoria ai corsi, non concordato con le OO.SS.

venerdì 11 novembre 2016

EGR. SIG. DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL BA
EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL BR
EGR. SIG. DIRETTORE GENERALE ASL LE
EGR. SIG. DIRETTOLE C.O. 118 BARI/BAT
EGR. SIG. DIRETTORE C.O. 118 BR
EGR. SIG. DIRETTORE C.O. 118 LE

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE
Il dott. Francesco Marino, nella qualità di Segretario Regionale per la Puglia del Servizio Emergenza Territoriale 118 (SET 118) della FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Noicattaro (BA) alla via Giacomo Brodolini n. 6/D presso e nello studio dello scrivente,

PREMESSO

che con la nota prot. 82996/CO del 28/10/16, avente ad oggetto "Formazione obbligatoria del personale SEUS 118 "Scheda Paziente Digitale", il direttore della Centrale Operativa 118 Bari-BAT ha disposto per i medici del SET 118 delle provincie di Bari e BAT la partecipazione obbligatoria al corso di formazione sulla nuova "Scheda Paziente Digitale" in formato elettronico, da usarsi sui tablet in dotazione.

- Che, come noto, il Direttore della Centrale Sovraprovinciale 118 Bari-BAT è un organo incardinato nella Azienda Universitaria-Ospedaliera Policlinico di Bari e quindi non ha alcun potere contrattuale sui medici del SET 118, che sono convenzionati con la ASL BA;

- Che quindi, in maniera solare, non può ordinare alcunché ai medici convenzionati con altra Azienda Sanitaria Locale;

Che in disparte il macroscopico difetto di potere appena evidenziato, spiace dover tornare per l'ennesima volta sul fatto che non solo la formazione ma anche e specialmente l'introduzione di nuovi compiti per i medici convenzioanti non può avvenire con una semplice comunicazione del Direttore della Centrale Operativa;

- Che spiace dover ricordare per l'ennesima volta che esistono appositi organismi contrattuali, a livello Aziendale (CPA) e Regionale (CPR), deputati proprio a tali funzioni e cioè alla conclusione di appositi accordi in esito ad una specifica contrattazione tra pari, come consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito;

Che non è consentito alla ASL, per di più attraverso una struttura come la C.O. che non ne ha l'attribuzione, di rapportarsi direttamente con i singoli medici saltando il livello della contrattazione sindacale;

Che addirittura, nella nota prot. 40 0165244 del 19110/16, la C.O. della ASL LE cita una disposizione della Regione Puglia che pare abbia ordinato l'effettuazione delle dette attività formative, da tenersi per di più al di fuori dell'attività di servizio in violazione di precise norme contrattuali, rivelando un preciso disegno in tutta la Regione;

Che simile comportamento purtroppo ha tenuto anche la ASL BR, la quale, dal canto suo, ha disposto l'adozione di un sistema di ecografi tascabili con relativa formazione obbligatoria;

- Che, ad aggravare il fatto, in entrambi gli ultimi due casi citati vi sono profili di responsabilità medico-legale per i medici che i Direttori di Centrale hanno elegantemente evitato di considerare e però hanno prodotto oneri a carico delle rispettive aziende di riferimento, i quali sembrano non aver preso parte al procedimento il che è davvero singolare specie per la ASL BA (i suoi medici prendono ordini da un altro ente ! ! !);

Che per quanto sopra, ormai solo per la ASL BA (per evidenti questioni di tempi), la comunicazione del Direttore di Centrale Sovraprovinciale 118 Bari-BAT non ha alcun valore e non sarà tenuta in alcuna considerazione, a dispetto delle calendarizzazioni che in tutta fretta si stanno approntando;

Che invece è necessario abbandonare un simile modo di intendere i rapporti con i medici convenzionati e con le OO.SS che li rappresentante e ricondurre i rapporti nell'alveo dei normali e codificati percorsi delle relazioni, sindacali;

Che tale necessità non è una sterile rivendicazione di prerogative che pure esistono e vanno rispetatte, ma rappresenta soprattutto lo strumento per evitare inefficienze e problemi nell'erogazione del servizio pubblico di emergenza-urgenza delle quali le Aziende Sanitarie sembrano disinteressarsi ma che incidono sulla attività quotidiana del medici addeti al SET 118;

che in ogni caso tali comportamenti della Regione e delle AASSLL, specie ove non rimossi e invece mantenuti, rilevano negativamente nei rapporti con la scrivente organizzazione sindacale, la quale non può tollerare tali condotte antisindacali;

- Tanto premesso, il deducente

DIFFIDA

i destinatari tutti della presente, ognuno per le sue competenze, a rispettare le norme vigenti e quindi, senza ritardo, a ritirare le infelici iniziative intraprese e a convocare, sempre senza indugio, una seduta ad hoc del Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale ex art.24 dell'ACN 2009 vigente, portando il punto all'ordine del giorno. Con avviso che comportamenti diversi saranno portati all'attenzione di ogni giudice competente.
Nel contempo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. 241/90, al fine di tutelarsi in un eventuale giudizio, propone formale istanza di accesso agli atti all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute della Regione Puglia, al fine di poter visionare ed estrarre copia della direttiva regionale citata nella nota della Centrale Operativa della ASL LE prot. 40 0165244 del 19110116, con espresso avvertimento che decorsi 30 giorni . dal ricevimento della presente saranno ritenuti verificati i presupposti per l'applicazione dell'art. 328 C.P.
Bari, 03/11/2016.

Firmato: Francesco Marino - Michele Langiulli

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