Invio dati spese mediche, no alle sanzioni nel 2016

730 precompilato leggero anche per i medici.

martedì 15 dicembre 2015

ITALIA OGGI : L'errato invio dei dati tramite Sistema tessera sanitaria nell'anno 2016 non costringerà il professionista all'esborso della sanzione pecuniaria. Ciò alla luce del carattere sperimentale della misura. Con un'ulteriore puntualizzazione (che soddisfa la richiesta delle associazioni di categoria), il governo ha posticipato al 2017 l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dei nuovi vincoli previsti dall'Agenzia delle entrate.

La misura è inclusa nell'emendamento approvato alla legge di Stabilità che posticipa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i sostituti d'imposta che commettono errori o lievi ritardi nell'invio dei 730 nell'anno 2015 (si veda ItaliaOggi di venerdì 11 dicembre). «Non si applicano le sanzioni» recita il testo in esame «in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014, ovvero» e in ciò risiede l'elemento di novità «relativi al primo anno di applicazione della normativa», che per i medici cade nel 2016.

Anche in tal caso resta ferma la formula «a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata». Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie, l'esenzione da sanzioni per il primo anno d'applicazione della normativa sono fatte valide anche per le prestazioni rese da altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici ed enti previdenziali (ex art. 78, comma 26, legge 413/1991), nonché quelle a carico dei sostituti d'imposta (art, 4, comma 6-quinquies, dpr 322/1998).

Tra le modifiche contenute nell'emendamento, l'elaborazione a partire dall'anno d'imposta 2015 della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi fini assistenziali e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Anche le novità relative alla detraibilità delle spese funebri (che elimina il vincolo della parentela) e delle spese universitarie sono rese valide dal 2015.

A proposito, il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2016. Infine, tramite subemendamento, per i contribuenti che trasmetteranno i propri dati tramite Sistema tessera sanitaria nel 2016, gli stessi saranno esclusi dal cosiddetto spesometro