Spese mediche: la detrazione spetta anche se sostenute all'estero

Lo precisa la Circolare n. 34/E/2008 l’Agenzia delle Entrate

venerdì 20 novembre 2015


Fiscal Focus

Premessa – Spesso può capitare che siano sostenute spese sanitarie all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Si pensi ad esempio al caso in cui un soggetto si reca all’estero per lavoro (mantenendo la residenza fiscale in Italia), oppure a un soggetto che va all’estero appositamente per ricevere delle cure, oppure ancora al caso in cui si è in vacanza in un paese straniero e vengono ricevute qui prestazioni sanitarie a pagamento.

E’ possibile fruire in Italia della detrazione fiscale anche per tali spese?

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15, comma 2 del TUIR, le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico. La detrazione è riconosciuta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11.

Le spese per le quali è riconosciuta la detrazione, sono quelle sostenute per: prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica); acquisto di medicinali (anche omeopatici); prestazioni specialistiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno); acquisto o affitto di protesi sanitarie; acquisto o affitto di attrezzature sanitarie; assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per fruire della detrazione è necessario produrre idonea documentazione (es. scontrini fiscale, fattura; prescrizione medica, ecc.).

Le spese sostenute all’estero – Con la Circolare n. 34/E/2008 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia e anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni che andrebbero riportate sulla documentazione italiana (quindi ad esempio sulla fattura della spesa estera deve essere possibile ricavare la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo).


Occorre, tuttavia, tenere in considerazione anche quanto chiarito nella precedente circolare n. 122/E/1999, in cui la stessa amministrazione finanziaria chiariva anche che non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero. Quindi, ad esempio, un soggetto che si reca all’estero per ricevere delle prestazioni mediche potrà detrarre le spese sostenute per dette prestazioni ma non potrà detrarre le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio.


La documentazione in lingua straniera – Il più delle volte la documentazione che certifica la spesa medica sostenuta all’estero è rilasciata in lingua originale e quindi si necessita di traduzione. Tra gli adempimenti previsti ai fini di poter detrarre la spesa sostenuta vi è quello di allegare al documento di spesa una traduzione in italiano.


In particolare, secondo quanto stabilito dall’amministrazione finanziaria, la traduzione può essere eseguita (e sottoscritta) dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per la documentazione scritta in francese, quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco e quelli residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia se la documentazione è redatta in sloveno e qualora il contribuente appartenga alla minoranza slovena.


Il controvalore da indicare in dichiarazione dei redditi - Per fruire della detrazione, l’importo della spesa sostenuta è da indicare, dunque, nel modello 730 (quadro E) o modello Unico (quadro Rp).


Se il documento di spesa estero è espresso in euro, non si pongono problemi. Qualora, invece, il corrispettivo pagato sia espresso in moneta diversa dall’euro, occorre, allora procedere dapprima alla conversione in euro applicando il cambio di listino del giorno in cui la spesa è stata sostenuta.

AUTORE: PASQUALE PIRONE