Legge 104: devo comunicare il trasferimento del disabile?

Uso dei permessi 104 per assistenza in trasferimenti lontano dalla residenza

mercoledì 26 aprile 2017

La Legge per tutti - Articolo dell' avv.Angelo Forte

In linea di principio non è contrario alla lettera ed allo spirito della legge assistere il proprio parente disabile in altra località, dove si sia temporaneamente trasferito, diversa da quella di sua residenza. La legge 104 [1], infatti, subordina il diritto di fruire dei permessi da esso disciplinati alla necessità di assistenza al disabile ove sussistano e permangano nel tempo i requisiti oggettivi da esso fissati (disabilità grave e situazione di non ricovero a tempo pieno). Non sono più previsti dalla legge, invece, per poter fruire dei permessi, i requisiti di esclusività dell’assistenza e di continuità della stessa: ne consegue che non è di ostacolo alla concessione dei permessi il fatto che vi possano essere altri parenti in grado di assistere il disabile, né è più richiesto che tale assistenza sia prestata in modo continuo. Tuttavia, poiché sia il datore di lavoro che l’Inps hanno il potere di accertare se sussistano e permangano le condizioni per poter fruire dei diritti previsti nel medesimo articolo (la Corte di Cassazione ha di recente legittimato addirittura l’utilizzo di agenzie investigative da parte del datore allo scopo di verificare che l’utilizzo dei permessi sia legittimo da parte del dipendente) e considerato che il lavoratore deve comunicare all’Inps (con modulo che poi va consegnato al datore di lavoro che è il soggetto che per legge ha la gestione concreta dei permessi) ogni variazione nella situazione di fatto e di diritto che ha formato oggetto della comunicazione iniziale (e nel modulo di comunicazione iniziale viene richiesto di indicare anche l’indirizzo del disabile eventualmente diverso dalla residenza), è consigliabile comunicare tale trasferimento del disabile all’Inps e di motivare le ragioni di esso (conservando ogni utile documentazione a dimostrazione del soggiorno del disabile e dell’assistente in tale diversa località per il periodo indicato).

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte

 

note

 [1] Art. 33 l. n. 104 dello 05.02.1992.