Nota su utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata.

Al momento non sono previsti canali di prescrizione diversi dal promemoria cartaceo

martedì 12 aprile 2016

Oggetto: Chiarimenti in materia di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata.

Sono pervenute richieste di chiarimento sull'utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata e sulle modalita di rilascio dello stesso.
Si evidenzia, in primo luogo, che le modalita di utilizzo e di rilascio all'assistito del promemoria cartaceo sono disciplinate dal D.M. 2/11/2011, attuativo dell'art.11 comma 16 del d.l. 78/2010.

In particolare il comma 4 dell'art. 1 del suddetto decreto precisa che, a seguito dell'invio telematico dei dati della prescrizione, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata. Su richiesta dell'assistito tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi previsti dall'allegato 1 dello stesso decreto.

Sul punto si evidenzia che l'allegato 1 prevede quanto segue al paragrafo recante "4.1 Altri canali per la fruizione dei servizi":
"Potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti.

II SAC renderà noti tali canali e le relative modalita di fruizione attraverso it sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.sistemats.it)."
Ad oggi tali canali alternativi e le relative modalita di fruizione non sono stati resi noti, per cui, stante l'attuale quadro normativo e tecnico, il medico prescrittore a tenuto al rilascio della copia cartacea del promemoria all'assistito (o suo delegato), quale supporto per l'erogazione dei farmaci e la prenotazione di viste ed esami specialistici, anche alla luce di quanto previsto dal comma 7 dell'art.1 del già richiamato decreto ministeriale che discipline le modalita di erogazione dei farmaci o delle prestazioni specialistiche in caso di momentanea indisponibilita del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) o del Sistema di Accoglienza Regionale (SAR).

In particolare si sottolinea l'obbligatorieta dell'uso del promemoria per l'erogazione dei farmaci, in quanto it farmacista a tenuto a trattenere copia del promemoria per la successive fase di rendicontazione e per la conservazione delle fustelle fino a quando permarrà tale obbligo di legge.

Allo stesso tempo le informazioni minime che consentono l'accesso telematico ai dati della prescrizione (numero di ricetta elettronica e codice fiscale dell'assistito) possono essere fornite alla struttura erogante (farmacia o struttura specialistica a seconda dei casi) esclusivamente dall'assistito (o suo delegato) e non possono essere comunicate dal medico prescrittore, in nessun modo, direttamente alla struttura erogante, salvo il caso della cosiddetta ricetta "interna", prescritta ed erogata all'intero della stessa struttura pubblica.

Per completezza di informazione, si rende noto che sono in fase di pianificazione una serie di iniziative tecniche ed organizzative volte alla eliminazione, limitatamente alle condizioni e circostanze che lo consentono, l'obbligo di stampa del promemoria cartaceo da parte del prescrittore; tuttavia, l'avvio di tale fase a subordinata all'emanazione di indicazioni da parte delle Amministrazioni centrali (in linea con quanto previsto dal gia' richiamato allegato 1 del DM 2/11/2011) e comunque alla condivisione di linee guida operative con le stesse Amministrazioni, al fine di assicurare la circolarita' delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche sull'intero territorio nazionale.

Si invitano le Aziende in indirizzo a diffondere la presente ed a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto della normative.
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul processo di dematerializzazione della ricetta medica, si invite a consultare periodicamente it portale del SIST Puglia (www.sist.puglia.it ).

documento firmato digitalmente
II Dirigente della Sezione 
ing. Vito Bavaro

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